Art. 3 
 
 
                          Adozione dei PUMS 
 
  1. Le citta' metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni  e  le
associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000  abitanti,
predispongono ed adottano nuovi PUMS, secondo le linee guida  di  cui
all'art. 1,  entro  ventiquattro  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Sono fatti salvi i PUMS gia' adottati alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto che, se necessario, sono aggiornati entro
il termine di cui al comma 1.