Art. 4 Aggiornamento e monitoraggio 1. Il PUMS e' predisposto su un orizzonte temporale decennale ed e' aggiornato con cadenza almeno quinquennale. L'eventuale aggiornamento del piano e' comunque valutato nei dodici mesi antecedenti all'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale. 2. I soggetti destinatari, di cui all'art. 3, comma 1, delle linee guida predispongono, altresi', un monitoraggio biennale volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano a costante verifica, tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato 2. 3. I dati relativi al monitoraggio di cui al comma 2 sono inviati all'Osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale che, biennalmente, nell'ambito della relazione prevista dall'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, informa le Camere in merito allo stato di adozione dei PUMS ed agli effetti dagli stessi prodotti sull'intero territorio nazionale. 4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti con il compito di monitorarne lo stato di attuazione ed al fine di proporre le eventuali modifiche previste all'art. 6, comma 1.