Art. 4 
 
 
                    Aggiornamento e monitoraggio 
 
  1. Il PUMS e' predisposto su un orizzonte temporale decennale ed e'
aggiornato con cadenza almeno quinquennale. L'eventuale aggiornamento
del  piano  e'  comunque  valutato  nei   dodici   mesi   antecedenti
all'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale. 
  2. I soggetti destinatari, di cui all'art. 3, comma 1, delle  linee
guida predispongono, altresi',  un  monitoraggio  biennale  volto  ad
individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti  e
le relative misure correttive, al  fine  di  sottoporre  il  piano  a
costante verifica, tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato
2. 
  3. I dati relativi al monitoraggio di cui al comma 2  sono  inviati
all'Osservatorio nazionale per le politiche  del  trasporto  pubblico
locale  che,  biennalmente,  nell'ambito  della  relazione   prevista
dall'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, informa
le Camere in merito allo stato di adozione dei PUMS ed  agli  effetti
dagli stessi prodotti sull'intero territorio nazionale. 
  4. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' istituito  un  tavolo  tecnico  istituzionale  presso  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  con  il  compito   di
monitorarne lo  stato  di  attuazione  ed  al  fine  di  proporre  le
eventuali modifiche previste all'art. 6, comma 1.