Art. 5 
 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate svolgono  le  attivita'  previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  procede
annualmente  ad  una   ricognizione   delle   risorse   eventualmente
disponibili  sul  bilancio  statale  al   fine   di   verificare   la
possibilita' di proporne l'utilizzo per favorire lo svolgimento delle
attivita' previste dal presente decreto.