Art. 5 Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede annualmente ad una ricognizione delle risorse eventualmente disponibili sul bilancio statale al fine di verificare la possibilita' di proporne l'utilizzo per favorire lo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto.