Art. 10 Modalita' di controllo in relazione al recupero di scorie provenienti dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo dell'impianto ILVA di Taranto 1. Qualora il Gestore ai fini del recupero delle scorie di fusione all'interno degli stabilimenti ILVA di Taranto si avvalga della disciplina alternativamente concessagli, ove piu' favorevole, di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, prevista dall'art. 4, comma 2-ter del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20 e per l'effetto con esenzione dalla verifica di conformita' al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute e' accertata da ISPRA esclusivamente con le modalita' ivi indicate. 2. A tal fine, l'accertamento dell'assenza di rischi di contaminazione per le falde e per la salute, ai sensi dell'art. 177, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 nel termine di dodici mesi dell'avvenuto completo recupero delle scorie in forza del suddetto art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 1/2015 convertito con modificazioni dalla legge n. 20/2015 e successive modifiche, avverra' per tramite di monitoraggio annuale delle acque di falda eventualmente interessate dalla lisciviazione delle scorie avviate a recupero successivamente alla data di entrata in vigore della predetta norma speciale ex art. 4, comma 2-ter, decreto-legge n. 1/2015. 3. Saranno oggetto di monitoraggio i parametri relativi alla classificazione REACH, Regolamento (CE) n. 1907/2006 delle scorie e le concentrazioni misurate saranno valutate al netto dei valori di fondo delle acque di falda del sito misurati mediante un piezometro ubicato a monte idrogeologico delle attivita' di recupero. Nel caso in cui l'eventuale contributo della lisciviazione delle scorie alle acque di falda sia significativo, con superamento della CSC Tabella 2 Allegato 5 parte IV Titolo V decreto-legge n. 152/2006 di uno o piu' parametri al netto dei valori di fondo, l'eventuale rischio di contaminazione per la falda e la salute sara' valutato ai sensi delle vigenti procedure previste dalla parte IV Titolo V del decreto-legge n. 152/2006. 4. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti di registrazione dei materiali ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Gestore potra' trasmettere all'autorita' di controllo, con frequenza biennale, idonea documentazione di conformita' merceologica delle scorie come oggetto di registrazione presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.