Art. 12 
 
 
                  Interventi in capo ad ILVA S.p.a. 
                  in amministrazione straordinaria 
 
  1. Gli interventi di messa in  sicurezza,  bonifica  e  risanamento
ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'allegato  8  della
domanda di AIA  di  AM  InvestCo  Italy  S.r.l.,  che  permangono  di
interesse nazionale e che resteranno nella titolarita' di ILVA S.p.A.
in AS in quanto non oggetto di cessione e, pertanto, esterne al nuovo
perimetro dell'installazione AIA,  saranno  eseguiti  dai  Commissari
Straordinari secondo quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  6-bis  e
seguenti, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 convertito  nella
legge 1° febbraio 2016, n. 13. 
  2.   I   commissari   straordinari   nell'ambito   della    propria
programmazione formalizzeranno le proposte di intervento al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  attivando  le
necessarie procedure ai sensi della  normativa  vigente  relativa  al
sito di interesse nazionale di Taranto. 
  3. Per le aree di cui al comma 1 non ricomprese nel SIN di Taranto,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare
puo' provvedere, ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa
vigente, alla inclusione  delle  stesse  nel  perimetro  del  SIN  di
Taranto, mediante apposito decreto di  modifica  del  perimetro  gia'
stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000. 
  4. Gli interventi di cui alle prescrizioni UA25, UA5,  UP4  -  UP7,
porzione UP3, di competenza dei commissari straordinari,  secondo  la
ripartizione riportata nell'allegato 27 della domanda di  AIA  di  AM
InvestCo Italy S.r.l., e ubicati nelle aree di cui al comma 1, devono
essere conclusi entro il termine stabilito dall'art. 1, comma 8.4 del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n.  191,  convertito  nella  legge  1°
febbraio 2016, n. 13.