Art. 12 Interventi in capo ad ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria 1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'allegato 8 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l., che permangono di interesse nazionale e che resteranno nella titolarita' di ILVA S.p.A. in AS in quanto non oggetto di cessione e, pertanto, esterne al nuovo perimetro dell'installazione AIA, saranno eseguiti dai Commissari Straordinari secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6-bis e seguenti, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 convertito nella legge 1° febbraio 2016, n. 13. 2. I commissari straordinari nell'ambito della propria programmazione formalizzeranno le proposte di intervento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attivando le necessarie procedure ai sensi della normativa vigente relativa al sito di interesse nazionale di Taranto. 3. Per le aree di cui al comma 1 non ricomprese nel SIN di Taranto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' provvedere, ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente, alla inclusione delle stesse nel perimetro del SIN di Taranto, mediante apposito decreto di modifica del perimetro gia' stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000. 4. Gli interventi di cui alle prescrizioni UA25, UA5, UP4 - UP7, porzione UP3, di competenza dei commissari straordinari, secondo la ripartizione riportata nell'allegato 27 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l., e ubicati nelle aree di cui al comma 1, devono essere conclusi entro il termine stabilito dall'art. 1, comma 8.4 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito nella legge 1° febbraio 2016, n. 13.