Art. 14 
 
 
                          Chiusura diffide 
 
  1. Gli atti di diffida adottati dall'Autorita' competente ai  sensi
dell'art. 29-decies,  comma  9  del  decreto  legislativo  n.  152/06
antecedenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
14 marzo 2014 si devono intendere formalmente chiusi con il  presente
decreto. 
  2.  Per  le  diffida  successive  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del  14  marzo  2014,  l'Autorita'  competente
predisporra' una verifica avvalendosi di ISPRA  e  della  Commissione
istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la  consulenza  tecnica
prevista alla lettera b) dell'art. 2 del decreto ministeriale n.  153
del 10 agosto 2007, al fine di aggiornare le  stesse  alla  luce  del
presente decreto.