Art. 14 Chiusura diffide 1. Gli atti di diffida adottati dall'Autorita' competente ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152/06 antecedenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 si devono intendere formalmente chiusi con il presente decreto. 2. Per le diffida successive al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, l'Autorita' competente predisporra' una verifica avvalendosi di ISPRA e della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la consulenza tecnica prevista alla lettera b) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 153 del 10 agosto 2007, al fine di aggiornare le stesse alla luce del presente decreto.