Art. 2 Misure transitorie 1. La produzione dello stabilimento ILVA di Taranto non potra' superare i 6 milioni tonnellate/anno di acciaio fino al completamento di tutti gli interventi previsti nell'Allegato I. Il Gestore potra' superare il limite alla produzione solo dopo l'accertamento da parte dell'Autorita' di controllo del completamento degli interventi e previa comunicazione all'Autorita' competente. 2. Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi e' stato fissato dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 alla scadenza dell'AIA dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023, fatto salvo le diverse tempistiche espressamente previste negli Allegati I e II. 3. Nelle more della completa realizzazione degli interventi di copertura del Parco minerale e del Parco fossile la giacenza media annua dei suddetti Parchi primari, non potra' superare i 14,5 milioni di tonnellate/anno. 4. Nelle more della realizzazione degli interventi previsti nell'Allegato I, resta fermo il vincolo previsto dalla prescrizione n. 44 dell'AIA 2012, ovvero il Gestore dovra' massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potra' fare istanza all'Autorita' competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell'Autorita' di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse. 5. Nelle more dell'adeguamento delle centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia S.r.l.), previsto nell'art. 8, comma 1, del presente decreto, trova applicazione quanto previsto al paragrafo 9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell'AIA 2011 per le emissioni dello stabilimento ILVA, limitatamente al periodo di fermata programmata della linea di desolforazione presente nell'area cokeria.