IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari  e
forestali 12 gennaio 1995, n.  44,  concernente  l'affidamento  della
gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi  ai  consorzi
di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa  e  di  un
incremento della stessa; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 1° dicembre
1998, n. 515, avente ad oggetto il  «Regolamento  recante  disciplina
dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
11 febbraio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni,  recante
la  disciplina  della  pesca  dei  fasolari  e  delle   vongole   nei
Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
22 dicembre 2000, recante la disciplina  della  pesca  dei  molluschi
bivalvi; 
  Visto il Reg. (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002,
relativo alla conservazione e  allo  sfruttamento  sostenibile  delle
risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto ministeriale 7  febbraio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006  recante  «Disposizioni
per  la  pesca  delle  vongole   nel   Compartimento   marittimo   di
Monfalcone»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013 - bis; 
  Visti i decreti ministeriali con i quali, nell'ambito  dei  diversi
compartimenti  marittimi,  la  gestione  della  pesca  dei  molluschi
bivalvi e' stata affidata, in via sperimentale, ai  singoli  consorzi
di  gestione  istituiti  e  riconosciuti   ai   sensi   del   decreto
ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 e  del  decreto  ministeriale  1°
dicembre 1998, n. 515; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006,
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel quale si da' atto
della necessita' di creare un contesto efficace di gestione,  tramite
un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli
Stati membri; 
  Visto in particolare l'art. 13 del predetto Reg. (CE) n. 1967/2006,
il quale pur vietando l'uso di draghe idrauliche entro  una  distanza
di 0,3  miglia  nautiche  dalla  costa,  prevede  la  facolta'  della
Commissione Europea (su istanza di uno Stato membro) di  autorizzare,
secondo la procedura di cui all'art. 30, comma 2, del  Reg.  (CE)  n.
2371/2002, una deroga al predetto divieto; 
  Visto il Reg.  (CE)  n.  1224/2009  che  istituisce  un  regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  7,  comma  1,  del  Reg.  (CE)  n.
1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari  allo
svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse  sono
indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando
il tipo di pesca o  le  zone  di  pesca  in  cui  le  attivita'  sono
autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione  dello  sforzo  di
pesca; b) in un piano pluriennale; c)  in  una  zona  di  restrizione
della pesca; d) nella pesca a fini  scientifici;  e)  in  altri  casi
previsti dalla normativa comunitaria; 
  Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015 recante l'Adozione del
Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca con il  sistema
draghe idrauliche e rastrelli da natante; 
  Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, n. 0027345  con
il quale e' stata approvata la convenzione  tra  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  l'Istituto  di  scienze
marine (C.N.R.), finalizzato, tra  l'altro,  alla  valutazione  della
pesca dei molluschi bivalvi nella fascia costiera compresa nelle  0,3
miglia nautiche dalla costa; 
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio  2017  relativo  all'adozione
del piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola
(Chamelea gallina); 
  Visto il decreto ministeriale 12  gennaio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   23   del   28   gennaio   2017,   recante
l'autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro
le 0,3 miglia dalla costa; 
  Considerato l'impegno assunto  dall'Unione  europea  nell'applicare
una  strategia  precauzionale  nell'adozione  di   misure   volte   a
proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e  gli  ecosistemi
marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Considerato che gli elementi necessari alla redazione del  suddetto
Piano di gestione dovranno essere supportate  dall'individuazione  di
sostanziali  e  soddisfacenti  elementi  nella  base  scientifica   a
fondamento della richiesta deroga, indicando, in particolare, che  le
informazioni biologiche  sulle  attivita'  di  pesca  siano  tali  da
ritenere sufficienti e idonee  per  valutare  lo  stato  degli  stock
sfruttati  dall'attivita'  di  pesca  mediante   draghe   idrauliche;
prevedendo nel medesimo Piano di gestione una valutazione sostanziata
e strutturata  dei  quantitativi  biologici  e  un  monitoraggio  dei
livelli di abbondanza; 
  Considerata la consolidata  prassi  della  Commissione  europea  di
essere in  possesso  di  sufficienti  dati  ed  elementi  scientifici
finalizzati all'approvazione, nel caso in  specie,  di  un  Piano  di
gestione finalizzato alla concessione di una  deroga  al  divieto  di
utilizzo di draghe idrauliche entro  le  0,3  miglia  nautiche  dalla
costa, previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del Reg.  (CE)  n.
1967/2006; 
  Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una  gestione
razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi  nei
Compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone in cui sono
stati istituiti e riconosciuti  i  consorzi  di  gestione,  cosi'  da
assicurare un'omogenea applicazione delle modalita' di  prelievo  per
tutte le imprese operanti nella stessa area geografica poiche',  come
e' noto e' assicurata da tempo la gestione comune dei fasolari  oltre
che delle vongole nei Compartimenti marittimi Venezia e Chioggia; 
  Considerata la richiesta di sperimentazione avanzata congiuntamente
dai Consorzi di gestione di Venezia, Chioggia e Monfalcone; 
  Considerata l'esigenza di adottare misure  idonee  a  garantire  un
corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e quantita' di  risorse
disponibili; 
  Considerato   che   l'affidamento   ai   consorzi    di    gestione
dell'attivita' di pesca dei molluschi  bivalvi  ha,  quale  obiettivo
primario,   la   tutela    dei    molluschi    medesimi    attraverso
l'individuazione  e  l'adozione  di  concrete   iniziative   per   la
salvaguardia di tale risorsa; 
  Considerato che la tutela e la  gestione  della  risorsa  molluschi
bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della
pesca per il raggiungimento di un punto di equilibrio tra  lo  sforzo
di pesca e le reali capacita' produttive del mare, nonche' volte alla
salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino; 
  Considerato che l'art. 13, comma 5  del  Reg.  (CE)  n.  1967/2006,
relativamente alla pesca della risorsa vongola (Chamelea gallina) con
draghe idrauliche entro la distanza  di  0,3  miglia  nautiche  dalla
costa, prevede che la richiesta di deroga deve essere formulata, alla
Commissione  europea,  dal   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari forestali - Direzione generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura; 
  Considerata l'utilita' di raccogliere elementi ed  informazioni  di
carattere scientifico necessari alla stesura di un Piano di  gestione
propedeutico alla richiesta di deroga avanzata,  ai  sensi  dell'art.
13, comma 5, del Reg. (CE) 1967/2006, dai  Consorzi  di  gestione  di
Venezia, Chioggia e Monfalcone per la pesca della risorsa vongola; 
  Considerate  le  numerose  relazioni  tecniche   in   merito   alla
distribuzione  delle   vongole   nel   Compartimento   marittimo   di
Monfalcone, nella fascia compresa tra le batimetriche 2,5 e 3  metri,
redatte dal Dipartimento di scienze della vita dell'Universita' degli
studi  di  Trieste,  in  relazione  alla  particolare   conformazione
geomorfologica del Compartimento marittimo di Monfalcone, nonche'  il
parere positivo in tal senso espresso dal medesimo  Ateneo  con  nota
del 28 febbraio 2017; 
  Considerato che la  suddetta  estensione  dell'attivita'  e'  stata
autorizzata per il Compartimento marittimo di  Monfalcone,  prima  in
via sperimentale con il decreto ministeriale 18 settembre 2000, e poi
in  via  definitiva  attraverso  l'adozione  del  succitato   decreto
ministeriale 7 febbraio 2006, a conferma della peculiarita' dell'area
interessata; 
  Considerata la nota del C.N.R. - Ismar - di  Ancona  del  17  marzo
2017  nella  quale  viene  specificato  che,  in  alcune   aree   del
Compartimento  marittimo  di  Monfalcone,  la   risorsa   ittica   in
questione,  idonea  allo  sfruttamento   commerciale,   e'   presente
esclusivamente in una fascia  batimetrica  interna  alle  0,3  miglia
dalla costa e comunque non inferiore alle 0,11 miglia nautiche; 
  Considerata  la  presenza  di  fenerogame   marine   nel   suddetto
compartimento, unita alla presenza di  altre  attivita'  di  pesca  e
all'intenso traffico marittimo che riducono le aree disponibili  allo
sfruttamento delle risorse con l'utilizzo di draghe idrauliche; 
  Considerato che in  alcune  aree  del  Compartimento  marittimo  di
Venezia sussistono  vincoli  geografici  alla  pesca  delle  vongole,
dettati dalla presenza di fenerogame  marine  e  dalla  distribuzione
della risorsa; 
  Considerato che dagli studi del C.N.R., a comprova delle  suesposte
condizioni ambientali e di  pesca,  e'  emerso  che  non  sono  stati
ritenuti  idonei  alla  sperimentazione  il   tratto   costiero   del
Compartimento di Monfalcone  tra  Punta  Sdobba  e  Porto  San  Vito;
nonche' i tratti costieri del Compartimento di Venezia  compresi  tra
la foce del Tagliamento e Bibbione Pineta e tra  Duna  Verde  e  Foce
Piave; 
  Considerato  che,  come  accertato  altresi'  nei  predetti   studi
scientifici, l'intero  Compartimento  di  Chioggia  non  presenta  le
caratteristiche geografiche e geomorfologiche  idonee  alla  predetta
sperimentazione; 
  Considerato che le imbarcazioni aderenti ai Consorzi di gestione di
Monfalcone e Venezia hanno una attivita' comprovata nella  pesca  dei
molluschi  bivalvi  ultra   quinquennale   e   che   tale   attivita'
sperimentale non comporta alcun aumento nello sforzo  di  pesca,  nel
rispetto dell'art. 13, comma 9, del Reg. (CE) n. 1967/2006; 
  Ritenuto di dover mettere a disposizione della Commissione  europea
tutte le notizie, i dati e le informazioni di  carattere  scientifico
necessari per procedere ad una adeguata ed  approfondita  valutazione
circa la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 13, paragrafo 5,
del Reg. (CE) n. 1967/2006; 
  Ritenuto che sussistono i presupposti per autorizzare  un  limitato
numero  di  pescherecci,  operanti  nel  Compartimento  marittimo  di
Monfalcone e Venezia, alla  pesca  della  risorsa  vongola  (Chamelea
gallina)  entro  le  0,3  miglia  con  il  sistema  draga  idraulica,
limitatamente   ai   tratti   costieri   individuati   nei   suddetti
Compartimenti; 
  Considerato che  l'attivita'  di  pesca  della  risorsa  ittica  in
questione verra' svolta sotto un attento controllo  visto  l'obbligo,
per i pescherecci, alla detenzione di un sistema  di  monitoraggio  e
registrazione della posizione in mare (VMS - AIS - GPS), in  ossequio
a quanto previsto dal Piano di gestione nazionale dei  rigetti  degli
stock di vongola, adottato con decreto ministeriale 27 dicembre 2016; 
  Ritenuto,   pertanto,   di   poter   procedere   al   rilascio   di
un'autorizzazione  alla  pesca  dei  molluschi  bivalvi   -   vongola
(Chamelea gallina) ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera d), del
Reg. (CE) n. 1224/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dalla data del presente decreto e limitatamente alle
campagne di pesca annualita' 2017, 2018 e  2019  (che  terminera'  in
data  31  dicembre  2019)  e'  concessa,  in  via   sperimentale,   a
complessivi n. 18 pescherecci  abilitati  alla  pesca  dei  molluschi
bivalvi con draga idraulica, nell'ambito del Compartimento  marittimo
di Monfalcone, nonche' a n. 20 pescherecci abilitati alla  pesca  dei
molluschi bivalvi con draga idraulica, nell'ambito dei  Compartimenti
marittimi di  Venezia  e  Chioggia,  l'autorizzazione  ad  esercitare
l'attivita' di pesca della risorsa vongola (Chamelea  gallina)  entro
l'area compresa tra le 0,3 miglia nautiche dalla costa e comunque non
inferiore a 0,11 miglia. 
  2. A ciascuna imbarcazione e'  rilasciata  una  «autorizzazione  di
pesca» di cui all'art. 7 del Reg. (CE) n. 1224/2009.