Art. 2 
 
  In aggiunta al periodo di fermo stabilito dall'art. 6, comma 1, del
decreto ministeriale 22 dicembre 2000,  l'attivita'  di  pesca  della
risorsa  vongola  (Chamelea  gallina)  deve  essere  sospesa  per  un
ulteriore mese  nel  periodo  compreso  tra  maggio  e  settembre  di
ciascuna annualita'.