Art. 3 1. La specifica attivita' di pesca della risorsa vongola (Chamelea gallina) e' cosi localizzata: a) per il Compartimento marittimo di Monfalcone, nel tratto costiero tra Porto S. Vito e la foce del Tagliamento; b) per il Compartimento marittimo di Venezia, nel tratto costiero compreso tra Bibione Pineda e Duna Verde. 2. I pescherecci autorizzati saranno individuati dai locali Consorzi di gestione, tra quelli abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, cosi' come identificata ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012 «Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)». 3. Relativamente all'attivita' di pesca nel tratto costiero compreso tra Bibione Pineda e Duna Verde i 20 pescherecci autorizzati verranno individuati dai locali consorzi di Chioggia e Venezia, in virtu' della gestione comune della pesca delle vongole esistente tra gli stessi Compartimenti marittimi. 4. La suddetta autorizzazione e' concessa, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa e comunque non inferiore a 0,11 miglia, al solo fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico necessari per redigere un compiuto Piano di gestione in relazione alla richiesta di deroga, ex art. 13, comma 5, del Reg. (CE) n. 1967/2006.