Art. 3
1. La specifica attivita' di pesca della risorsa vongola (Chamelea
gallina) e' cosi localizzata:
a) per il Compartimento marittimo di Monfalcone, nel tratto
costiero tra Porto S. Vito e la foce del Tagliamento;
b) per il Compartimento marittimo di Venezia, nel tratto costiero
compreso tra Bibione Pineda e Duna Verde.
2. I pescherecci autorizzati saranno individuati dai locali
Consorzi di gestione, tra quelli abilitati alla pesca dei molluschi
bivalvi con draga idraulica, cosi' come identificata ai sensi
dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012 «Draghe
meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)».
3. Relativamente all'attivita' di pesca nel tratto costiero
compreso tra Bibione Pineda e Duna Verde i 20 pescherecci autorizzati
verranno individuati dai locali consorzi di Chioggia e Venezia, in
virtu' della gestione comune della pesca delle vongole esistente tra
gli stessi Compartimenti marittimi.
4. La suddetta autorizzazione e' concessa, ai sensi dell'art. 7,
comma 1 lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, entro una distanza di
0,3 miglia nautiche dalla costa e comunque non inferiore a 0,11
miglia, al solo fine di acquisire elementi ed informazioni di
carattere scientifico necessari per redigere un compiuto Piano di
gestione in relazione alla richiesta di deroga, ex art. 13, comma 5,
del Reg. (CE) n. 1967/2006.