Art. 3 
 
  1. La specifica attivita' di pesca della risorsa vongola  (Chamelea
gallina) e' cosi localizzata: 
    a) per il  Compartimento  marittimo  di  Monfalcone,  nel  tratto
costiero tra Porto S. Vito e la foce del Tagliamento; 
    b) per il Compartimento marittimo di Venezia, nel tratto costiero
compreso tra Bibione Pineda e Duna Verde. 
  2.  I  pescherecci  autorizzati  saranno  individuati  dai   locali
Consorzi di gestione, tra quelli abilitati alla pesca  dei  molluschi
bivalvi  con  draga  idraulica,  cosi'  come  identificata  ai  sensi
dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  26  gennaio  2012   «Draghe
meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)». 
  3.  Relativamente  all'attivita'  di  pesca  nel  tratto   costiero
compreso tra Bibione Pineda e Duna Verde i 20 pescherecci autorizzati
verranno individuati dai locali consorzi di Chioggia  e  Venezia,  in
virtu' della gestione comune della pesca delle vongole esistente  tra
gli stessi Compartimenti marittimi. 
  4. La suddetta autorizzazione e' concessa, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 1 lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, entro una distanza di
0,3 miglia nautiche dalla costa  e  comunque  non  inferiore  a  0,11
miglia, al  solo  fine  di  acquisire  elementi  ed  informazioni  di
carattere scientifico necessari per redigere  un  compiuto  Piano  di
gestione in relazione alla richiesta di deroga, ex art. 13, comma  5,
del Reg. (CE) n. 1967/2006.