Art. 4 1. Sulla base dell'applicazione di una strategia precauzionale volta a proteggere e conservare le risorse e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile, ciascun peschereccio individuato in virtu' del presente decreto e' autorizzato ad effettuare l'attivita' di pesca della risorsa di cui al precedente art. 1 per un quantitativo giornaliero non superiore a 300 Kg. 2. Il prodotto pescato da ciascuna imbarcazione nei limiti di cui al precedente comma 1, deve essere sbarcato presso i punti di sbarco identificati dai Consorzi di Monfalcone e Venezia ai sensi dell'art. 2, lettera d) del decreto ministeriale 27 dicembre 2016.