Art. 5 
 
  1. I titolari dei pescherecci autorizzati  all'attivita'  di  pesca
della risorsa vongola sono obbligati alla tenuta di  un  quaderno  di
cui  all'allegato  A)  al  presente  decreto,  debitamente  numerato,
timbrato e siglato dall'Autorita' marittima di riferimento, nel quale
giornalmente dovranno essere  indicate:  data,  orario  di  uscita  e
rientro in porto, ore effettive di pesca, numero di cale  effettuate,
coordinate  geografiche  delle  zone  di   cattura   e   quantitativi
prelevati. 
  2. Al fine di garantire  una  coerente  attivita'  di  pesca  della
risorsa in questione, l'Istituto di  scienze  marine  -  C.N.  R.  di
Ancona - sara' autorizzato ad  esercitare  un  costante  monitoraggio
sulla  disponibilita'  della  risorsa  vongola  (Chamelea   gallina).
All'esito dei risultati  che  emergeranno  dalla  raccolta  dei  dati
scientifici,  la  Direzione  generale   della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura valutera', anche in corso  di  sperimentazione,  la
prosecuzione dell'attivita' di prelievo della risorsa in questione  e
la modifica dei  quantitativi  massimi  fissati  giornalmente  per  i
pescherecci autorizzati in virtu' del presente decreto. 
  3. Con cadenza mensile i Consorzi per la gestione della  pesca  dei
molluschi  bivalvi  di  Monfalcone  e  Venezia   sono   obbligati   a
trasmettere all'Istituto di scienze marine di Ancona  -  C.N.R.  -  i
dati di cattura di ogni singolo peschereccio.