Art. 5 1. I titolari dei pescherecci autorizzati all'attivita' di pesca della risorsa vongola sono obbligati alla tenuta di un quaderno di cui all'allegato A) al presente decreto, debitamente numerato, timbrato e siglato dall'Autorita' marittima di riferimento, nel quale giornalmente dovranno essere indicate: data, orario di uscita e rientro in porto, ore effettive di pesca, numero di cale effettuate, coordinate geografiche delle zone di cattura e quantitativi prelevati. 2. Al fine di garantire una coerente attivita' di pesca della risorsa in questione, l'Istituto di scienze marine - C.N. R. di Ancona - sara' autorizzato ad esercitare un costante monitoraggio sulla disponibilita' della risorsa vongola (Chamelea gallina). All'esito dei risultati che emergeranno dalla raccolta dei dati scientifici, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura valutera', anche in corso di sperimentazione, la prosecuzione dell'attivita' di prelievo della risorsa in questione e la modifica dei quantitativi massimi fissati giornalmente per i pescherecci autorizzati in virtu' del presente decreto. 3. Con cadenza mensile i Consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Monfalcone e Venezia sono obbligati a trasmettere all'Istituto di scienze marine di Ancona - C.N.R. - i dati di cattura di ogni singolo peschereccio.