Art. 6 Le informazioni ed i dati scientifici acquisiti nell'ambito dell'attivita' di pesca autorizzata ai sensi del presente decreto, verranno comunicati alla Commissione europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca, attraverso la redazione di un compiuto Piano di gestione per la richiesta di deroga al divieto di utilizzo delle draghe idrauliche entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, cosi' come previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del Reg (CE) n. 1967/2006, esclusivamente per consentire la pesca della risorsa vongola. Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo della Capitaneria di porto di Monfalcone, Venezia e Chioggia, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2017 Il direttore generale: Rigillo