Art. 6
Le informazioni ed i dati scientifici acquisiti nell'ambito
dell'attivita' di pesca autorizzata ai sensi del presente decreto,
verranno comunicati alla Commissione europea - Direzione generale
degli affari marittimi e della pesca, attraverso la redazione di un
compiuto Piano di gestione per la richiesta di deroga al divieto di
utilizzo delle draghe idrauliche entro le 0,3 miglia nautiche dalla
costa, cosi' come previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del Reg
(CE) n. 1967/2006, esclusivamente per consentire la pesca della
risorsa vongola.
Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo
della Capitaneria di porto di Monfalcone, Venezia e Chioggia, e'
divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2017
Il direttore generale: Rigillo