Art. 2 Requisiti dell'utilizzo dei materiali 1. L'utilizzo previsto dall'art. 1 puo' avvenire negli impianti di combustione ad uso industriale ubicati in installazioni o stabilimenti dotati delle autorizzazioni previste dall'art. 3 e non puo' avere una durata superiore ad un anno. L'utilizzo non e' in tutti i casi ammesso presso impianti che prevedono l'uso simultaneo di piu' combustibili. 2. Il deposito e il trasporto dei materiali ai fini dell'utilizzo previsto dal comma 1 puo' avvenire solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 e per un quantitativo complessivo non eccedente quello indicato da tale autorizzazione. 3. I materiali destinati all'utilizzo previsto dal comma 1 sono depositati e trasportati, presso le sedi dei fornitori e dell'impianto di combustione, in modo separato rispetto ad altri materiali. Ai relativi documenti di accompagnamento e' allegata una copia dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, messa a disposizione dal gestore dell'impianto di combustione. 4. Le partite di materiali per cui siano violate le prescrizioni di cui al comma 3 non possono essere utilizzate presso l'impianto di combustione. 5. Per i materiali destinati all'utilizzo previsto dall'art. 1 e ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006 il requisito della legalita' dell'utilizzo si considera soddisfatto, ferma restando la dimostrazione degli altri requisiti previsti da tale articolo. 6. L'utilizzo previsto dall'art. 1 non e' ammesso, su materiali corrispondenti, per tipologia e caratteristiche, a quelli gia' oggetto di tale utilizzo a fini di ricerca e sperimentazione. nello stesso o in altro impianto.