Art. 2 
 
                Requisiti dell'utilizzo dei materiali 
 
  1. L'utilizzo previsto dall'art. 1 puo' avvenire negli impianti  di
combustione  ad  uso   industriale   ubicati   in   installazioni   o
stabilimenti dotati delle autorizzazioni previste dall'art. 3  e  non
puo' avere una durata superiore ad  un  anno.  L'utilizzo  non e'  in
tutti i casi ammesso presso impianti che prevedono  l'uso  simultaneo
di piu' combustibili. 
  2. Il deposito e il trasporto dei materiali ai  fini  dell'utilizzo
previsto dal comma 1  puo'  avvenire  solo  a  seguito  del  rilascio
dell'autorizzazione  prevista  dall'art.  3  e  per  un  quantitativo
complessivo non eccedente quello indicato da tale autorizzazione. 
  3. I materiali destinati all'utilizzo previsto  dal  comma  1  sono
depositati  e  trasportati,  presso   le   sedi   dei   fornitori   e
dell'impianto di combustione, in  modo  separato  rispetto  ad  altri
materiali. Ai relativi documenti di accompagnamento e'  allegata  una
copia dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, messa a  disposizione
dal gestore dell'impianto di combustione. 
  4. Le partite di materiali per cui siano violate le prescrizioni di
cui al comma 3 non possono essere  utilizzate  presso  l'impianto  di
combustione. 
  5. Per i materiali destinati all'utilizzo previsto  dall'art.  1  e
ricadenti nel campo di applicazione  dell'art.  184-bis  del  decreto
legislativo n. 152/2006 il requisito della legalita' dell'utilizzo si
considera soddisfatto, ferma restando la  dimostrazione  degli  altri
requisiti previsti da tale articolo. 
  6. L'utilizzo previsto dall'art. 1 non  e'  ammesso,  su  materiali
corrispondenti,  per  tipologia  e  caratteristiche,  a  quelli  gia'
oggetto di tale utilizzo a fini di ricerca e  sperimentazione.  nello
stesso o in altro impianto.