Art. 3 Procedure autorizzative 1. L'utilizzo previsto dall'art. 1, in installazioni o stabilimenti dotati di autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale o autorizzazione alle emissioni, costituisce una modifica sostanziale da autorizzare come tale. E' fatto salvo il caso in cui sia necessaria una nuova autorizzazione per effetto dell'allegato VIII, lettera A, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. 2. I tempi previsti dalla vigente normativa per il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 1 sono ridotti della meta'. 3. Le autorizzazioni previste dal comma 1, corredate dalla domanda autorizzativa, sono inviate dalle autorita' competenti al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini previsti dall'art. 6.