Art. 3 
 
                       Procedure autorizzative 
 
  1. L'utilizzo previsto dall'art. 1, in installazioni o stabilimenti
dotati di autorizzazione integrata ambientale,  autorizzazione  unica
ambientale o autorizzazione alle emissioni, costituisce una  modifica
sostanziale da autorizzare come tale. E' fatto salvo il caso  in  cui
sia necessaria una nuova  autorizzazione  per  effetto  dell'allegato
VIII, lettera A,  alla  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/2006. 
  2. I tempi previsti dalla vigente normativa per il  rilascio  delle
autorizzazioni previste dal comma 1 sono ridotti della meta'. 
  3. Le autorizzazioni previste dal comma 1, corredate dalla  domanda
autorizzativa, sono inviate dalle autorita' competenti  al  Ministero
dell'ambiente ed al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca ai fini previsti dall'art. 6.