Art. 4 
 
                      Istruttoria autorizzativa 
 
  1. Ai fini dell'istruttoria delle autorizzazioni previste dall'art.
3,  la  domanda  autorizzativa  deve  contenere,  in  aggiunta   alle
informazioni richieste dalle vigenti normative  di  riferimento,  una
relazione tecnica che,  sulla  base  degli  elementi  di  valutazione
dell'allegato I e degli ulteriori elementi di valutazione  pertinenti
al caso specifico, descrive il programma di utilizzo, le finalita' di
ricerca e sperimentazione e la convenienza della sperimentazione.  La
relazione descrive anche i rifiuti derivanti dalla combustione. 
  2.  Nella  individuazione  dei  valori  limite  di   emissione   in
atmosfera, degli obblighi di monitoraggio di competenza del gestore e
delle  altre   prescrizioni   di   esercizio   degli   impianti,   le
autorizzazioni previste dall'art. 3 devono valutare, in  aggiunta  ai
requisiti richiesti  dalle  vigenti  normative  di  riferimento,  gli
elementi di valutazione dell'allegato 1. L'autorita' competente  puo'
altresi' imporre al gestore, in sede di istruttoria autorizzativa, di
fornire,  in  relazione  alla  specificita'  del  caso,  elementi  di
valutazione ulteriori rispetto a quelli utilizzati per  la  relazione
tecnica. 
  3.  Le  autorizzazioni  previste  dall'art.  3,  in  aggiunta  alle
prescrizioni  richieste  dalla  vigente  normativa  di   riferimento,
contengono il programma di utilizzo ed individuano i  quantitativi  e
la provenienza dei materiali da utilizzare. 
  4. Le autorizzazioni previste dall'art.  3  possono  stabilire,  in
funzione  dei  possibili  rischi  che  risultino  dagli  elementi  di
valutazione previsti dai commi 1 e 2,  valori  limite  di  emissione,
obblighi di monitoraggio di competenza del gestore e prescrizioni  di
esercizio piu' severi di quelli imponibili  ai  sensi  delle  vigenti
normative di riferimento.