Art. 4 Istruttoria autorizzativa 1. Ai fini dell'istruttoria delle autorizzazioni previste dall'art. 3, la domanda autorizzativa deve contenere, in aggiunta alle informazioni richieste dalle vigenti normative di riferimento, una relazione tecnica che, sulla base degli elementi di valutazione dell'allegato I e degli ulteriori elementi di valutazione pertinenti al caso specifico, descrive il programma di utilizzo, le finalita' di ricerca e sperimentazione e la convenienza della sperimentazione. La relazione descrive anche i rifiuti derivanti dalla combustione. 2. Nella individuazione dei valori limite di emissione in atmosfera, degli obblighi di monitoraggio di competenza del gestore e delle altre prescrizioni di esercizio degli impianti, le autorizzazioni previste dall'art. 3 devono valutare, in aggiunta ai requisiti richiesti dalle vigenti normative di riferimento, gli elementi di valutazione dell'allegato 1. L'autorita' competente puo' altresi' imporre al gestore, in sede di istruttoria autorizzativa, di fornire, in relazione alla specificita' del caso, elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli utilizzati per la relazione tecnica. 3. Le autorizzazioni previste dall'art. 3, in aggiunta alle prescrizioni richieste dalla vigente normativa di riferimento, contengono il programma di utilizzo ed individuano i quantitativi e la provenienza dei materiali da utilizzare. 4. Le autorizzazioni previste dall'art. 3 possono stabilire, in funzione dei possibili rischi che risultino dagli elementi di valutazione previsti dai commi 1 e 2, valori limite di emissione, obblighi di monitoraggio di competenza del gestore e prescrizioni di esercizio piu' severi di quelli imponibili ai sensi delle vigenti normative di riferimento.