Art. 5 Controlli 1. L'autorita' competente per i controlli esegue, in relazione agli impianti in cui si effettua l'utilizzo previsto dall'art. 1, un controllo quantomeno ogni tre mesi di esercizio al fine di verificare il rispetto delle autorizzazioni previste dall'art. 3. I costi dei controlli sono posti a carico del gestore dell'impianto di combustione sulla base delle vigenti tariffe delle prestazioni attinenti ai controlli ambientali. 2. In caso di reiterazione di violazioni dei valori limite di emissione, anche individuate attraverso il monitoraggio di competenza del gestore, o di altre prescrizioni date dell'autorizzazione, l'autorita' competente dispone, con ordinanza, l'interruzione dell'utilizzo previsto dall'art. 1. L'ordinanza e' comunicata anche al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. L'ordinanza di interruzione dell'utilizzo previsto dall'art. 1 e' adottata anche nel caso in cui sia volato il divieto previsto dall'art. 2, comma 4.