Art. 5 
 
                              Controlli 
 
  1. L'autorita' competente per i controlli esegue, in relazione agli
impianti in cui si  effettua  l'utilizzo  previsto  dall'art.  1,  un
controllo quantomeno ogni tre mesi di esercizio al fine di verificare
il rispetto delle autorizzazioni previste dall'art. 3.  I  costi  dei
controlli  sono  posti  a  carico  del   gestore   dell'impianto   di
combustione  sulla  base  delle  vigenti  tariffe  delle  prestazioni
attinenti ai controlli ambientali. 
  2. In caso di reiterazione  di  violazioni  dei  valori  limite  di
emissione, anche individuate attraverso il monitoraggio di competenza
del  gestore,  o  di  altre  prescrizioni  date  dell'autorizzazione,
l'autorita'  competente  dispone,   con   ordinanza,   l'interruzione
dell'utilizzo previsto dall'art. 1. L'ordinanza e'  comunicata  anche
al  Ministero  dell'ambiente   ed   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  3. L'ordinanza di interruzione dell'utilizzo previsto  dall'art.  1
e' adottata anche nel caso in cui  sia  volato  il  divieto  previsto
dall'art. 2, comma 4.