Art. 6 
 
                      Pubblicita' dei risultati 
 
  1. Entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun  utilizzo  previsto
dall'art. 1, il gestore dell'impianto interessato, invia al Ministero
dell'ambiente ed al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca   una   relazione   contenente   i   risultati   della
sperimentazione,  che  include  i  valori  di  emissione  oggetto  di
monitoraggio. 
  2. Il  Ministero  dell'ambiente  e  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  rendono  disponibili  tutte   le
relazioni previste dal comma 1 sul proprio sito  internet,  anche  ai
fini  della  presentazione  di  proposte  alla  commissione  prevista
dall'art. 298-ter del decreto legislativo n. 152/2006. 
    Roma, 26 settembre 2017 
 
                                      Il Ministro dell'ambiente       
                             e della tutela del territorio e del mare 
                                              Galletti                
 
  Il Ministro dell'istruzione,  
dell'universita' e della ricerca 
             Fedeli