Art. 6 Pubblicita' dei risultati 1. Entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun utilizzo previsto dall'art. 1, il gestore dell'impianto interessato, invia al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca una relazione contenente i risultati della sperimentazione, che include i valori di emissione oggetto di monitoraggio. 2. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca rendono disponibili tutte le relazioni previste dal comma 1 sul proprio sito internet, anche ai fini della presentazione di proposte alla commissione prevista dall'art. 298-ter del decreto legislativo n. 152/2006. Roma, 26 settembre 2017 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Fedeli