Art. 2 
 
               Modalita' di erogazione dell'indennizzo 
 
  1. Gli importi dell'indennizzo di cui al Fondo di rotazione per  la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle  richieste
estorsive, dell'usura  e  dei  reati  intenzionali  violenti  vengono
corrisposti nei limiti delle disponibilita'  previste  dall'art.  14,
comma 1, della legge 7 luglio  2016,  n.  122,  e  nei  limiti  delle
risorse di cui all'art. 1, commi 351-352,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono
riassegnati al capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno riguardante il Fondo di rotazione  per  la  solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle  richieste  estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita' di  cui
all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122. 
  2. In caso di disponibilita' finanziaria insufficiente nell'anno di
riferimento, e' consentito agli aventi diritto all'indennizzo,  negli
anni successivi, l'accesso al Fondo nella quota proporzionale  dovuta
nell'anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la  quale  si
potra' procedere all'erogazione,  senza  interessi,  rivalutazioni  e
oneri aggiuntivi.