Art. 2 Modalita' di erogazione dell'indennizzo 1. Gli importi dell'indennizzo di cui al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti vengono corrisposti nei limiti delle disponibilita' previste dall'art. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita' di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122. 2. In caso di disponibilita' finanziaria insufficiente nell'anno di riferimento, e' consentito agli aventi diritto all'indennizzo, negli anni successivi, l'accesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si potra' procedere all'erogazione, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi.