Art. 3 Disciplina transitoria 1. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di adeguamento di cui all'art. 14, comma 5, della legge 7 luglio 2016, n. 122, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, art. 7, e nel titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sul procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso.