Art. 3 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Nelle more dell'adozione delle disposizioni  di  adeguamento  di
cui all'art. 14, comma 5, della legge  7  luglio  2016,  n.  122,  si
applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel
titolo I, art. 7, e nel titolo II del regolamento di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  19  febbraio  2014,  n.  60,  sul
procedimento di accesso al Fondo per il  conseguimento  dei  benefici
spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso.