Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge. 2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; b) «DG Cinema»: la Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; c) «film» ovvero «opera cinematografica», l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche, secondo i parametri e i requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016; d) «film di nazionalita' italiana»: il film che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalita' italiana, di cui all'art. 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017; e) «impresa di esercizio cinematografico italiana»: l'impresa di esercizio cinematografico che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attivita' commerciale esercitata; f) «micro», «piccole» e «medie» imprese dell'esercizio cinematografico italiane: le imprese dell'esercizio cinematografico italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti, riferito alle attivita' nel settore dell'esercizio cinematografico, hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; g) «sala cinematografica»: uno spazio, al chiuso o all'aperto, dotato di uno o piu' schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente; h) «sala cinematografica storica»: la sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1° gennaio 1980; i) «proiezione cinematografica»: l'attivita' di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda.