Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le  definizioni
contenute nella legge n. 220 del 2016 e le  ulteriori  specificazioni
contenute nei decreti di attuazione della medesima legge. 
  2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente  il  Ministro  e  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    b) «DG Cinema»: la Direzione generale cinema  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    c) «film» ovvero  «opera  cinematografica»,  l'opera  audiovisiva
destinata prioritariamente al pubblico  per  la  visione  nelle  sale
cinematografiche, secondo i parametri e  i  requisiti  stabiliti  nel
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo emanato ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  lettera  b),  della
legge n. 220 del 2016; 
    d) «film di nazionalita' italiana»: il film che abbia i requisiti
previsti per il riconoscimento della nazionalita'  italiana,  di  cui
all'art. 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel  decreto
del presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017; 
    e) «impresa di esercizio cinematografico italiana»: l'impresa  di
esercizio cinematografico che abbia sede legale e  domicilio  fiscale
in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non
commerciali in relazione all'attivita' commerciale esercitata; 
    f)  «micro»,   «piccole»   e   «medie»   imprese   dell'esercizio
cinematografico italiane: le imprese  dell'esercizio  cinematografico
italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di  bilancio
e al numero  di  dipendenti,  riferito  alle  attivita'  nel  settore
dell'esercizio  cinematografico,  hanno  i  requisiti  delle   micro,
piccole  e  medie  imprese  stabiliti  nella  raccomandazione   della
Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; 
    g) «sala cinematografica»: uno spazio, al  chiuso  o  all'aperto,
dotato  di  uno  o  piu'  schermi,  adibito  a  pubblico   spettacolo
cinematografico e in possesso dei requisiti  e  delle  autorizzazioni
amministrative per esso previsti dalla normativa vigente; 
    h)  «sala  cinematografica  storica»:  la  sala   dichiarata   di
interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali,  di  cui
al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e   successive
modificazioni, ovvero la sala  esistente  in  data  anteriore  al  1°
gennaio 1980; 
    i) «proiezione cinematografica»:  l'attivita'  di  proiezione  al
pubblico, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento,  di  un  film
per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda.