La presente circolare sostituisce la precedente n. 101 del 10 febbraio 2016 e disciplina gli interventi dello Stato a favore di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali nonche' di Edizioni nazionali in base a quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1997, n. 420, d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge», e successive modifiche e integrazioni. La stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono ammessi a presentare istanza enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonche' amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge suddetta. Art. 1 Modalita' di presentazione della domanda 1. Le istanze di istituzione di Comitati nazionali per l'ammissione ai relativi contributi, recanti marca da bollo in caso di richieste presentate da soggetti privati, devono essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno precedente all'anno delle celebrazioni al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, che le inviera' alla Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali. 2. Le istanze di istituzione di Edizioni nazionali per l'ammissione ai relativi contributi, recanti marca da bollo in caso di richieste presentate da soggetti privati, devono essere trasmesse entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma. Anche in questo caso l'Ufficio trasmettera' le istanze alla Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali. 3. Le istanze di rifinanziamento di Comitati nazionali o di Edizioni nazionali precedentemente approvate, in regola con la normativa sul bollo e debitamente firmate dal presidente del Comitato promotore, dovranno essere parimenti presentate entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di istituzione. 4. E' possibile effettuare la consegna dell'istanza a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnando a mano il plico all'indirizzo sopra indicato. L'istanza, sia di prima istituzione che di rifinanziamento, puo' anche essere inoltrata, sempre entro il termine del 31 marzo, mediante Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, (Codice amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bic.servizio2@mailcert.beniculturali.it