La presente circolare sostituisce  la  precedente  n.  101  del  10
febbraio 2016 e disciplina gli interventi dello  Stato  a  favore  di
Comitati  nazionali  per  le  celebrazioni,  le   ricorrenze   o   le
manifestazioni culturali nonche' di  Edizioni  nazionali  in  base  a
quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1997, n. 420, d'ora in avanti
citata con il solo riferimento  «legge»,  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
  La stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7  agosto
1990, n. 241. 
  Sono ammessi a  presentare  istanza  enti  locali,  enti  pubblici,
istituzioni culturali o comitati promotori,  nonche'  amministrazioni
dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge suddetta. 
 
                               Art. 1 
 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
  1. Le istanze di istituzione di Comitati nazionali per l'ammissione
ai relativi contributi, recanti marca da bollo in caso  di  richieste
presentate da soggetti privati, devono essere trasmesse entro  il  31
marzo dell'anno precedente all'anno delle celebrazioni  al  Ministero
dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  -  Direzione
generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II -  Patrimonio
bibliografico e diritto d'autore - Via Michele  Mercati,  4  -  00197
Roma, che le inviera' alla Consulta dei  Comitati  e  delle  Edizioni
nazionali. 
  2. Le istanze di istituzione di Edizioni nazionali per l'ammissione
ai relativi contributi, recanti marca da bollo in caso  di  richieste
presentate da soggetti privati, devono essere trasmesse entro  il  31
marzo di ogni anno al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali -
Servizio II - Patrimonio  bibliografico  e  diritto  d'autore  -  Via
Michele Mercati, 4 - 00197  Roma.  Anche  in  questo  caso  l'Ufficio
trasmettera' le istanze alla Consulta dei Comitati nazionali e  delle
Edizioni nazionali. 
  3. Le  istanze  di  rifinanziamento  di  Comitati  nazionali  o  di
Edizioni  nazionali  precedentemente  approvate,  in  regola  con  la
normativa sul bollo e debitamente firmate dal presidente del Comitato
promotore, dovranno essere parimenti presentate entro il 31 marzo  di
ogni anno successivo a quello di istituzione. 
  4. E' possibile effettuare la consegna dell'istanza a  mezzo  plico
raccomandato (fa fede la data del  timbro  postale)  o  con  corriere
autorizzato  o  consegnando  a  mano  il  plico  all'indirizzo  sopra
indicato. 
  L'istanza, sia di prima istituzione che  di  rifinanziamento,  puo'
anche essere  inoltrata,  sempre  entro  il  termine  del  31  marzo,
mediante Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne
siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82, art. 6, comma 1, (Codice amministrazione digitale),  al  seguente
indirizzo PEC: mbac-dg-bic.servizio2@mailcert.beniculturali.it