Art. 2 
 
 
                         Comitati nazionali 
 
  Le celebrazioni o  manifestazioni  culturali  dovranno  concludersi
entro tre anni dall'istituzione del Comitato nazionale. E' ammessa la
proroga fino ad un massimo  di  due  anni  nei  casi  di  eccezionale
interesse e complessita' organizzativa. 
  I  richiedenti  devono  inviare,   in   copia   unica,   unitamente
all'istanza di cui al precedente art. 1 firmata  dal  presidente  del
comitato  promotore  dell'iniziativa,   una   dettagliata   relazione
tecnica, contenente i seguenti elementi: 
    obiettivi e programma delle celebrazioni o  delle  manifestazioni
culturali, con la  specifica  descrizione  delle  singole  iniziative
previste e l'indicazione di modalita', costi previsti, tempi  e  fasi
di realizzazione del programma stesso; 
    risorse finanziarie necessarie, distinte per fasi di attuazione; 
    bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in  forma
analitica; 
    elenco delle istituzioni, degli enti e degli  studiosi  coinvolti
nel programma culturale corredato delle relative adesioni; 
    recente e adeguata documentazione bibliografica sul personaggio o
sul tema proposto; 
    proposte di designazione  degli  organi  del  Comitato  nazionale
(presidente e segretario-tesoriere).