Art. 2 Comitati nazionali Le celebrazioni o manifestazioni culturali dovranno concludersi entro tre anni dall'istituzione del Comitato nazionale. E' ammessa la proroga fino ad un massimo di due anni nei casi di eccezionale interesse e complessita' organizzativa. I richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1 firmata dal presidente del comitato promotore dell'iniziativa, una dettagliata relazione tecnica, contenente i seguenti elementi: obiettivi e programma delle celebrazioni o delle manifestazioni culturali, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste e l'indicazione di modalita', costi previsti, tempi e fasi di realizzazione del programma stesso; risorse finanziarie necessarie, distinte per fasi di attuazione; bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica; elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale corredato delle relative adesioni; recente e adeguata documentazione bibliografica sul personaggio o sul tema proposto; proposte di designazione degli organi del Comitato nazionale (presidente e segretario-tesoriere).