Art. 3 
 
 
Criteri di valutazione per l'istituzione  o  il  rifinanziamento  dei
                         Comitati nazionali 
 
  Ai fini dell'eventuale istituzione dei Comitati  nazionali  saranno
ammessi alla valutazione gli eventi di  cui  ricorra  il  primo  o  i
successivi centenari, fatti salvi i  casi  di  eccezionale  rilevanza
storico-culturale e sociale. 
  Saranno inoltre tenuti in considerazione  i  programmi  celebrativi
che prevedano: 
    manifestazioni a carattere non esclusivamente locale ma  con  una
proiezione e un coinvolgimento anche nazionale e/o internazionale; 
    eventi o attivita' pluridisciplinari e plurisettoriali  (come  ad
esempio mostre, pubblicazioni, stage, borse di studio e/o di ricerca,
rappresentazioni teatrali); 
    un piano economico che comprenda voci di cofinanziamento da parte
di altre amministrazioni  o  di  privati  per  le  attivita'  che  si
propongono; 
    il  coinvolgimento  della  rete   delle   istituzioni   culturali
esistenti su territorio di livello nazionale e internazionale; 
    progetti e attivita' a carattere innovativo; 
    identificazione dei fruitori e dei destinatari  del  progetto  di
celebrazioni. 
  Non sono invece ammissibili: 
    istanze pervenute oltre il termine indicato nel  precedente  art.
1; 
    progetti relativi a celebrazioni o manifestazioni da  realizzarsi
nello stesso anno di presentazione dell'istanza; 
    progetti generici e/o che non indichino con chiarezza i programmi
da realizzare ed i relativi bilanci preventivi; 
    iniziative di interesse esclusivamente locale. 
  La Consulta esaminera' le richieste sulla base  dei  criteri  sopra
indicati  e  determinera'  altresi'  la  composizione  del   Comitato
nazionale. 
  Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Comitati  nazionali  ammessi  a
contributo dovranno inviare al Ministero dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche  e  istituti
culturali  -  Servizio  II  -  Patrimonio  bibliografico  e   diritto
d'autore, la relazione sui lavori svolti  e  il  bilancio  consuntivo
delle spese effettuate. 
  Per ogni Comitato nazionale sara' nominato un  revisore  dei  conti
designato dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo. Gli eventuali compensi e rimborsi spese graveranno sui fondi
assegnati ai comitati stessi. 
  L'amministrazione esercitera' il  controllo  sull'attivita'  svolta
nel periodo di esecuzione delle attivita' prevedendo la  possibilita'
di non finanziare ulteriormente il Comitato,  qualora  le  iniziative
non siano state svolte secondo il programma approvato dalla  Consulta
dei  Comitati  e  delle  Edizioni  nazionali  o  qualora   presentino
irregolarita' amministrative.