Art. 3 Criteri di valutazione per l'istituzione o il rifinanziamento dei Comitati nazionali Ai fini dell'eventuale istituzione dei Comitati nazionali saranno ammessi alla valutazione gli eventi di cui ricorra il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale. Saranno inoltre tenuti in considerazione i programmi celebrativi che prevedano: manifestazioni a carattere non esclusivamente locale ma con una proiezione e un coinvolgimento anche nazionale e/o internazionale; eventi o attivita' pluridisciplinari e plurisettoriali (come ad esempio mostre, pubblicazioni, stage, borse di studio e/o di ricerca, rappresentazioni teatrali); un piano economico che comprenda voci di cofinanziamento da parte di altre amministrazioni o di privati per le attivita' che si propongono; il coinvolgimento della rete delle istituzioni culturali esistenti su territorio di livello nazionale e internazionale; progetti e attivita' a carattere innovativo; identificazione dei fruitori e dei destinatari del progetto di celebrazioni. Non sono invece ammissibili: istanze pervenute oltre il termine indicato nel precedente art. 1; progetti relativi a celebrazioni o manifestazioni da realizzarsi nello stesso anno di presentazione dell'istanza; progetti generici e/o che non indichino con chiarezza i programmi da realizzare ed i relativi bilanci preventivi; iniziative di interesse esclusivamente locale. La Consulta esaminera' le richieste sulla base dei criteri sopra indicati e determinera' altresi' la composizione del Comitato nazionale. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Comitati nazionali ammessi a contributo dovranno inviare al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore, la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate. Per ogni Comitato nazionale sara' nominato un revisore dei conti designato dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Gli eventuali compensi e rimborsi spese graveranno sui fondi assegnati ai comitati stessi. L'amministrazione esercitera' il controllo sull'attivita' svolta nel periodo di esecuzione delle attivita' prevedendo la possibilita' di non finanziare ulteriormente il Comitato, qualora le iniziative non siano state svolte secondo il programma approvato dalla Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali o qualora presentino irregolarita' amministrative.