Art. 4 
 
 
                         Edizioni nazionali 
 
  Le istanze di  istituzione  di  Edizioni  nazionali  devono  essere
presentate nei tempi e con le modalita' di cui al precedente art.  1,
comma 2. 
  Ai fini dell'istituzione di Edizioni nazionali i richiedenti devono
inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al  precedente
art. 1, una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente i
seguenti elementi: 
    piano  generale   dell'Edizione   nazionale   con   l'indicazione
dell'articolazione interna dell'Edizione e del numero complessivo  di
volumi previsto per il primo quinquennio a  far  data  dall'eventuale
istituzione indicando, inoltre, se la pubblicazione e' online; 
    motivazione scientifica della proposta in  relazione  allo  stato
degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti; 
    risorse  finanziarie  necessarie  per  realizzare  e  portare   a
compimento il progetto editoriale del quinquennio presentato; 
    elenco delle istituzioni e degli  studiosi  coinvolti,  corredato
delle relative adesioni.