Art. 4 Edizioni nazionali Le istanze di istituzione di Edizioni nazionali devono essere presentate nei tempi e con le modalita' di cui al precedente art. 1, comma 2. Ai fini dell'istituzione di Edizioni nazionali i richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente i seguenti elementi: piano generale dell'Edizione nazionale con l'indicazione dell'articolazione interna dell'Edizione e del numero complessivo di volumi previsto per il primo quinquennio a far data dall'eventuale istituzione indicando, inoltre, se la pubblicazione e' online; motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti; risorse finanziarie necessarie per realizzare e portare a compimento il progetto editoriale del quinquennio presentato; elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti, corredato delle relative adesioni.