Art. 5 Criteri di valutazione per l'istituzione o il rifinanziamento delle Edizioni nazionali, previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 420/1997 La valutazione delle richieste di istituzione o di rifinanziamento delle Edizioni nazionali dara' priorita' alla pubblicazione online dei volumi, garantendo un efficace sistema di conservazione a lungo termine delle memorie digitali. Altri criteri saranno: la sostenibilita' economica del piano editoriale che accompagna la richiesta, riguardo all'attivita' di ricerca e pubblicistica che si intende svolgere nel quinquennio; la presenza di una rete gia' definita di fruitori, possibilmente non solo nazionali, delle pubblicazioni che verranno edite; la pubblicazione di opere inedite, ovvero, seppur gia' edite, che non abbiano goduto precedentemente di apparato critico o con apparato critico non piu' adeguato. Inoltre una volta istituita una Edizione nazionale, l'erogazione del contributo sara' vincolata alla presentazione biennale dell'elenco dei volumi gia' pubblicati dalla sua istituzione e di quelli in corso di stampa. Le istanze di contributo, per gli anni successivi all'anno di istituzione, firmate in originale dal richiedente, devono essere corredate inoltre da: programma annuale dei lavori che la commissione intende svolgere con il contributo richiesto; relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente comprensiva del numero di volumi pubblicati nell'anno e in totale; bilancio preventivo delle entrate e/o spese redatto in forma analitica; conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in forma analitica e dettagliata; indicazione del numero di codice fiscale e del codice IBAN, sul quale versare l'eventuale contributo. La richiesta di rifinanziamento, presentata nei tempi e con le modalita' di cui al precedente art. 1, comma 3, potra' essere avanzata, sulla base del piano quinquennale di lavoro e dei risultati conseguiti e verra' valutata dalla Consulta al fine di decretarne l'attribuzione annuale fino al raggiungimento del quinquennio previsto per la verifica di cui al comma successivo. A partire dalle richieste di nuova istituzione presentate nel 2018, al compimento del primo quinquennio di attivita', le Edizioni nazionali potranno chiedere il proseguimento per un ulteriore triennio presentando apposito piano editoriale. La Consulta valutera' l'attivita' svolta, il numero di pubblicazioni effettuate, l'utilizzo dei fondi ricevuti e l'eventuale presenza di altri finanziamenti da enti pubblici o da privati. Sulla base di tali informazioni si potra' valutare se concedere l'autorizzazione alla continuazione dell'Edizione nazionale per un ulteriore periodo, da un anno fino al triennio, o non finanziare ulteriormente l'Edizione provvedendo all'estinzione, qualora l'attivita' non si sia svolta secondo il programma approvato dalla Consulta.