Art. 5 
 
Criteri di valutazione per l'istituzione o il  rifinanziamento  delle
  Edizioni nazionali, previsto ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
  della legge n. 420/1997 
 
  La valutazione delle richieste di istituzione o di  rifinanziamento
delle Edizioni nazionali dara' priorita'  alla  pubblicazione  online
dei volumi, garantendo un efficace sistema di conservazione  a  lungo
termine delle memorie digitali. 
  Altri criteri saranno: 
    la sostenibilita' economica del piano editoriale  che  accompagna
la richiesta, riguardo all'attivita' di ricerca e  pubblicistica  che
si intende svolgere nel quinquennio; 
    la presenza di una rete gia' definita di fruitori,  possibilmente
non solo nazionali, delle pubblicazioni che verranno edite; 
    la pubblicazione di opere inedite, ovvero, seppur gia' edite, che
non abbiano goduto precedentemente di apparato critico o con apparato
critico non piu' adeguato. 
  Inoltre una volta istituita una  Edizione  nazionale,  l'erogazione
del  contributo   sara'   vincolata   alla   presentazione   biennale
dell'elenco dei volumi gia' pubblicati dalla  sua  istituzione  e  di
quelli in corso di stampa. 
  Le istanze di contributo,  per  gli  anni  successivi  all'anno  di
istituzione, firmate in  originale  dal  richiedente,  devono  essere
corredate inoltre da: 
    programma annuale dei lavori che la commissione intende  svolgere
con il contributo richiesto; 
    relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno  precedente
comprensiva del numero di volumi pubblicati nell'anno e in totale; 
    bilancio preventivo delle entrate  e/o  spese  redatto  in  forma
analitica; 
    conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto  in  forma
analitica e dettagliata; 
    indicazione del numero di codice fiscale e del codice  IBAN,  sul
quale versare l'eventuale contributo. 
  La richiesta di rifinanziamento, presentata  nei  tempi  e  con  le
modalita' di cui  al  precedente  art.  1,  comma  3,  potra'  essere
avanzata, sulla base del piano quinquennale di lavoro e dei risultati
conseguiti e verra' valutata dalla Consulta  al  fine  di  decretarne
l'attribuzione  annuale  fino  al  raggiungimento   del   quinquennio
previsto per la verifica di cui al comma successivo. 
  A partire dalle richieste di nuova istituzione presentate nel 2018,
al  compimento  del  primo  quinquennio  di  attivita',  le  Edizioni
nazionali  potranno  chiedere  il  proseguimento  per  un   ulteriore
triennio presentando apposito piano editoriale. 
  La  Consulta   valutera'   l'attivita'   svolta,   il   numero   di
pubblicazioni effettuate, l'utilizzo dei fondi ricevuti e l'eventuale
presenza di altri finanziamenti da enti pubblici o da privati. 
  Sulla base di tali informazioni si  potra'  valutare  se  concedere
l'autorizzazione alla continuazione dell'Edizione  nazionale  per  un
ulteriore periodo, da un anno fino  al  triennio,  o  non  finanziare
ulteriormente   l'Edizione   provvedendo   all'estinzione,    qualora
l'attivita' non si sia svolta secondo il  programma  approvato  dalla
Consulta.