Art. 6 
 
Termini di conclusione del procedimento  di  adozione  del  piano  di
  finanziamento  e  insediamento  dei  nuovi  Comitati  nazionali  ed
  Edizioni nazionali 
 
  Entro trenta giorni dalla data di  scadenza  per  la  presentazione
delle  richieste,  la  Direzione  generale  biblioteche  e   istituti
culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore
trasmettera'  le  medesime  alla   Consulta   che,   successivamente,
provvedera' alla loro valutazione. 
  La  Consulta,  a  conclusione  della  valutazione  delle   istanze,
predisporra', come indicato dall'art. 2,  comma  2,  della  legge  n.
420/1997,  l'elenco  delle  proposte  di  istituzione  dei   Comitati
nazionali che verra' trasmesso, nella  forma  di  schema  di  decreto
ministeriale, alle Commissioni parlamentari per il previsto parere. 
  Recepito il suddetto parere, entro i novanta  giorni  previsti  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  271/2010,  la
Direzione generale biblioteche e istituti  culturali  provvedera'  ad
adottare, con decreto ministeriale, il  piano  di  finanziamento  dei
Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali. 
  Detto decreto ministeriale sara' pubblicato a cura  della  medesima
Direzione  generale  solo  per  via  telematica,  a   seguito   della
registrazione da parte degli organi di controllo. 
  Entro ulteriori novanta  giorni,  come  previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 271/2010, saranno  insediati
i Comitati nazionali e le Edizioni nazionali di nuova istituzione.