Art. 6 Termini di conclusione del procedimento di adozione del piano di finanziamento e insediamento dei nuovi Comitati nazionali ed Edizioni nazionali Entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste, la Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore trasmettera' le medesime alla Consulta che, successivamente, provvedera' alla loro valutazione. La Consulta, a conclusione della valutazione delle istanze, predisporra', come indicato dall'art. 2, comma 2, della legge n. 420/1997, l'elenco delle proposte di istituzione dei Comitati nazionali che verra' trasmesso, nella forma di schema di decreto ministeriale, alle Commissioni parlamentari per il previsto parere. Recepito il suddetto parere, entro i novanta giorni previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 271/2010, la Direzione generale biblioteche e istituti culturali provvedera' ad adottare, con decreto ministeriale, il piano di finanziamento dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali. Detto decreto ministeriale sara' pubblicato a cura della medesima Direzione generale solo per via telematica, a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo. Entro ulteriori novanta giorni, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 271/2010, saranno insediati i Comitati nazionali e le Edizioni nazionali di nuova istituzione.