IL DIRETTORE GENERALE 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1°  luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L
163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata  iscritta  nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Canino»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6,  comma  3  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da  condizioni  metereologi  sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto  la  determinazione  della  Regione  Lazio  G12637  Direzione
regionale agricoltura e  sviluppo  rurale,  caccia  e  pesca  del  18
settembre 2017, che ha ufficialmente riconosciuto la  necessita'  per
l'annata 2017 di anticipare la raccolta al 1° ottobre 2017; 
  Considerato che, dalla relazione  tecnica  dell'ARSIAL  emerge  con
chiarezza che l'andamento climatico 2017  e'  caratterizzato  da  una
perdurante siccita' accompagnata da medie termiche elevate e  da  una
forte irradiazione luminosa  che  ha  comportato  un  anticipo  della
maturazione dei frutti. 
  Considerato  che  il  disciplinare  di   produzione   all'art.   4,
(caratteristiche di coltivazione), prevede  l'inizio  della  raccolta
delle olive dal 20 ottobre e che  il  mantenimento  di  questa  data,
nell'annata olivicola 2017, comprometterebbe sia la quantita' che  la
qualita'  dell'olio,  comportando  un  grave   danno   economico   ai
produttori; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP
«Canino» ai sensi del citato art. 53,  paragrafo  3  del  regolamento
(UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE)
n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Canino» attualmente vigente,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale. 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione della  modifica  del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Canino» registrata in qualita' di  Denominazione
di Origine Protetta in  forza  al  regolamento  (CE)  n.  1263  della
Commissione del 1° luglio 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Canino» e' temporanea e riguarda esclusivamente  l'annata  olivicola
2017 a decorrere dalla data di pubblicazione della  stessa  sul  sito
internet  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali. 
    Roma, 27 settembre 2017 
 
                                         Il direttore generale: Abate