IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993,  n.  266,  e
successive modificazioni che ha istituito  l'Agenzia  per  i  servizi
sanitari regionali, sottoposta alla  vigilanza  del  Ministero  della
salute; 
  Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in
virtu' del quale, la suddetta Agenzia ha assunto la denominazione  di
Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali,  quale  organo
tecnico scientifico del  Servizio  sanitario  nazionale,  che  svolge
attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del  Ministro  della
salute, delle Regioni e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 116/CSR), concernente
la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti  e  delle
cure che, nel definire un assetto nazionale di governance del rischio
clinico,   che   vede   collegati   in   rete   tutti   i    soggetti
istituzionalmente chiamati a contribuire alla sicurezza dei  pazienti
e delle cure, ha  attribuito  all'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali (AGENAS) i compiti  di  monitoraggio  delle  buone
pratiche per la sicurezza dei pazienti e  di  Osservatorio  nazionale
sinistri e polizze assicurative; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 11 dicembre 2009, recante «Istituzione del  sistema
informativo per il monitoraggio degli  errori  in  sanita'»  (SIMES),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute» e, in particolare gli articoli 4 e 11; 
  Vista la legge 8  marzo  2017,  n.  24,  recante  «Disposizioni  in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia  di  responsabilita'   professionale   degli   esercenti   le
professioni sanitarie»; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della citata legge n.  24
del 2017, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  sia
istituito, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali  (AGENAS)
l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla  sicurezza  nella
sanita'; 
  Visto il comma 2 del  richiamato  art.  3,  il  quale  prevede  che
l'Osservatorio acquisisce dai Centri  per  la  gestione  del  rischio
sanitario e la sicurezza  del  paziente,  di  cui  all'art.  2  della
richiamata legge n. 24 del 2017, i dati regionali relativi ai  rischi
ed eventi avversi nonche' alle cause, all'entita', alla  frequenza  e
all'onere  finanziario  del  contenzioso   e,   anche   mediante   la
predisposizione, con l'ausilio delle societa'  scientifiche  e  delle
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di  cui
all'art. 5 della medesima legge, di  linee  di  indirizzo,  individua
idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio  sanitario
e il monitoraggio delle buone pratiche per la  sicurezza  delle  cure
nonche' per la formazione e l'aggiornamento del  personale  esercente
le professioni sanitarie; 
  Ritenuto, pertanto, di provvedere, ai sensi dell'art.  3,  comma  1
della   predetta   legge   n.   24    del    2017,    all'istituzione
dell'Osservatorio nazionale  delle  buone  pratiche  sulla  sicurezza
nella sanita'; 
  Acquisita l'Intesa in sede di conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 21 settembre 2017 (Rep. atti n. 156/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Osservatorio nazionale delle buone pratiche 
                    sulla sicurezza nella sanita' 
 
  1. E' istituito presso l'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari
regionali (AGENAS)  l'Osservatorio  nazionale  delle  buone  pratiche
sulla sicurezza nella sanita', di cui all'art. 3 della legge 8  marzo
2017, n. 24, di seguito «Osservatorio». 
  2. L'Osservatorio e' composto da: 
    a) il direttore generale dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali, con funzioni di coordinatore; 
    b) il  direttore  generale  della  programmazione  sanitaria  del
Ministero della salute; 
    c) il direttore generale  delle  professioni  sanitarie  e  delle
risorse umane del Servizio sanitario nazionale  del  Ministero  della
salute; 
    d) il direttore  generale  della  digitalizzazione,  del  sistema
informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute; 
    e)  il  direttore  generale  della  prevenzione   sanitaria   del
Ministero della salute; 
    f) il direttore generale dei dispositivi medici  e  del  servizio
farmaceutico del Ministero della salute; 
    g) il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
    h) il presidente dell'Istituto superiore di sanita'; 
    i) il presidente del Consiglio superiore di sanita'; 
      j) cinque esperti designati dal Ministro della salute; 
      k) otto rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
designati dalla commissione salute del coordinamento delle regioni. 
  3. Le funzioni  di  supporto  tecnico-scientifico  delle  attivita'
dell'Osservatorio sono svolte dall'Agenzia nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali. 
  4.   L'Osservatorio,   all'atto   dell'insediamento,   adotta    un
regolamento,  con  il  quale   disciplina   l'organizzazione   e   il
funzionamento delle attivita'.