Art. 2 
 
                     Funzioni dell'Osservatorio 
 
  1. L'Osservatorio di cui all'art. 1, nel rispetto  degli  indirizzi
di programmazione sanitaria nazionale definiti  dal  Ministero  della
salute, svolge le seguenti funzioni: 
    a) acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario  e
la sicurezza del paziente, di cui all'art. 2 della legge  n.  24  del
2017, i dati regionali relativi ai rischi,  agli  eventi  avversi  ed
eventi sentinella, nonche' agli eventi senza danno; 
    b) acquisisce dai richiamati Centri per la gestione  del  rischio
sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi  alle
tipologie dei sinistri, alle cause,  all'entita',  alla  frequenza  e
all'onere finanziario del contenzioso; 
    c) analizza i dati acquisiti ai sensi delle lettere a) e b); 
    d)  fornisce  indicazioni  alle  Regioni   sulle   modalita'   di
sorveglianza del  rischio  sanitario  ai  fini  della  sicurezza  del
paziente; 
    e) individua idonee misure per la prevenzione e la  gestione  del
rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche  per  la
sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie, nonche'  per
la  formazione  e  l'aggiornamento   del   personale   esercente   le
professioni sanitarie anche attraverso la predisposizione di linee di
indirizzo; 
    f) effettua, sulla base dei dati  acquisiti  dai  Centri  per  la
gestione del rischio sanitario, il monitoraggio delle buone  pratiche
per la sicurezza delle cure a livello nazionale; 
    g) trasmette al Ministro della salute, entro e non  oltre  il  31
dicembre di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta. 
  2. L'Osservatorio, per l'espletamento dei compiti di cui  al  comma
1, si avvale anche dei dati presenti nel Sistema informativo  per  il
monitoraggio degli errori in sanita' (SIMES). 
  3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni  di  cui  al  comma  1,
lettera e), l'Osservatorio si avvale delle  societa'  scientifiche  e
delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni  sanitarie,
come individuate ai sensi dell'art. 5 della legge  n.  24  del  2017e
puo', altresi', avvalersi di rappresentanti delle federazioni e delle
associazioni professionali e  di  esperti  nelle  specifiche  materie
trattate, incluse le associazioni dei pazienti.