Art. 2 
 
  1. Ai medicinali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e  b),  del
decreto  legislativo  24  aprile   2006,   n.   219,   e   successive
modificazioni, nonche' ai medicinali veterinari di cui agli  articoli
10, comma 1, lettera c), e 11,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 6  aprile  2006,  n.  193,  e  successive  modificazioni,
preparati estemporaneamente ed eseguiti integralmente in farmacia, si
applica la presente  Tariffa  nazionale  come  determinata  ai  sensi
dell'art. 3. 
  2. Alle formule officinali eseguite in multipli (scala ridotta) che
recano in etichetta l'indicazione del numero di lotto non si  applica
la tariffa nazionale di cui al presente decreto.