Art. 3 
 
  1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui  all'art.
2, comma 1, e' formato: 
    a) dall'importo delle  sostanze  impiegate  in  base  all'annessa
«Tabella dei prezzi delle sostanze»  (allegato  A)  o,  nel  caso  di
sostanze non comprese  nella  predetta  tabella,  in  base  a  quanto
previsto nell'art. 5; 
    b)  dall'importo   indicato   nella   «Tabella   dei   costi   di
preparazione» (allegato B); 
    c) dall'incremento di cui all'art. 7; 
    d) dagli eventuali supplementi di cui all'art. 8; 
    e) dal costo del recipiente. 
  2. Al prezzo di vendita di cui al comma 1 si applica l'imposta  sul
valore aggiunto (IVA), ai sensi di legge.