Art. 4 1. L'importo delle sostanze impiegate di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), va calcolato in relazione alla quantita' effettivamente dispensata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale e' minore di cinque e per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 2. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, non e' consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato A), anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato.