Art. 4 
 
  1. L'importo delle sostanze impiegate di cui all'art. 3,  comma  1,
lettera a), va calcolato in relazione alla  quantita'  effettivamente
dispensata,  con  arrotondamento  alla  seconda  cifra  decimale  per
difetto se la terza cifra decimale e' minore di cinque e per  eccesso
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
  2. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita  al  pubblico
dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, non e' consentito  quotare
una sostanza a un prezzo diverso da quello  indicato  nella  «Tabella
dei prezzi delle sostanze»  (allegato  A),  anche  quando  sia  stata
impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato.