Art. 9 
 
  1. Per la dispensazione di uno o piu' dei medicinali  di  cui  agli
articoli 2, comma 1 e 3, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  e  successive  modificazioni,
nonche' dei medicinali veterinari di cui agli articoli  2,  comma  1,
10, comma 1, lettera c), e 11,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 6  aprile  2006,  n.  193,  e  successive  modificazioni,
effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale,  secondo
gli orari stabiliti dalla competente autorita' sanitaria,  spetta  un
diritto addizionale di € 7,50  alle  farmacie  urbane  e  rurali  non
sussidiate e di € 10,00 alle farmacie rurali sussidiate. 
  2. Per la dispensazione di uno o piu'  dei  medicinali  di  cui  al
comma 1 effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di
chiusura diurna spetta un diritto addizionale di € 4,00. 
  3. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti soltanto
quando la  farmacia  effettua  servizio  a  «battenti  chiusi»  o  «a
chiamata». 
  4. I diritti addizionali di cui ai commi 1  e  2  non  sono  dovuti
quando la farmacia effettua servizio a «battenti  aperti»,  ancorche'
con modalita' che escludono, per  misura  di  sicurezza,  il  normale
accesso ai locali.