Art. 10. Tesoriere 1. Il tesoriere e' il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito. E' eletto dalla direzione nazionale su designazione del presidente che lo sceglie tra gli iscritti al partito in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalita' coerenti con la natura dell'incarico, preferibilmente tra persone che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione, direzione o controllo presso enti non profit, enti pubblici o imprese anche individuali ovvero di attivita' professionali o di insegnamento in ambito analogo ovvero di cariche elettive in materie di economia, finanza e bilancio. 2. Il tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile una sola volta. 3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il presidente designa un tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione della direzione nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere. 4. Il tesoriere partecipa con diritto di voto alle riunioni della direzione nazionale e dell'assemblea nazionale, salvo l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 5. Il tesoriere ha la responsabilita', sotto le direttive e la supervisione strategica della direzione nazionale, della gestione amministrativa, contabile, economico-finanziaria e patrimoniale, nei limiti della quale a lui e' attribuita la legale rappresentanza del partito negli atti e in giudizio. 6. Negli stessi limiti esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicita', dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese e del limite massimo di ricorso all'indebitamento a medio e lungo termine pari al 60% (sessanta per cento) del totale delle attivita' dello stato patrimoniale. In particolare, il tesoriere: a) e' legittimato alla riscossione delle entrate di cui in precedenza; b) svolge l'attivita' negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere nonche' contratti di locazione anche finanziaria, e acquistando e alienando beni mobili, mobili registrati ed immobili; effettua pagamenti ed incassa crediti; c) stipula convenzioni con gli enti locali territoriali per l'uso di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' politica ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012; d) recluta il personale, determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico e le promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previsti dalla legge e dal regolamento interno del personale; e) puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici; f) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilita' delle operazioni e sull'identificazione di clienti e titolari effettivi, aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti, in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche per tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto; sceglie banche di comprovata solidita' finanziaria e negozia al meglio interessi attivi e passivi, commissioni e spese; g) puo' effettuare investimenti in titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano o da altri Stati membri dell'Unione europea; h) attua, per quanto di competenza, i regolamenti emanati dalla direzione nazionale ed implementa le linee guida e le procedure operative dalla stessa approvate su sua proposta; persegue gli obiettivi programmatici prefissati dalla direzione nazionale, adottando tempestive misure di correzione in caso di scostamenti significativi; i) dirige, coordina e controlla le attivita' e le operazioni gestorie; implementa il sistema di controlli interni secondo le linee guida approvate dalla direzione nazionale; a tal fine fissa i criteri generali di corretta gestione informandosi ai principi di tracciabilita' e documentabilita' delle operazioni, di inerenza e congruita' delle spese e di integrita' dei profili reputazionali delle controparti, nonche' di prevenzione dei conflitti di interesse; adotta ed efficacemente attua ed aggiorna tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente statuto; j) predispone piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle strutture territoriali, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dalla direzione nazionale con apposito regolamento; k) gestisce, secondo le istruzioni della direzione nazionale, i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni. 7. E' vietato al tesoriere investire le disponibilita' liquide derivanti da contributi privati o pubblici in strumenti finanziari diversi dai titoli di debito emessi da Stati membri dell'Unione europea. E', altresi', vietato al tesoriere prendere in locazione o acquistare a titolo oneroso beni immobili di persone fisiche o di familiari di persone fisiche che nel partito siano state elette al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ai consigli regionali o ai consigli provinciali di Trento e Bolzano o alla carica di presidente della Provincia di Trento e Bolzano o alla carica di sindaco. Il medesimo divieto si intende esteso agli immobili di societa' possedute o partecipate dalle medesime persone fisiche o da loro familiari. 8. Il tesoriere non puo', senza preventiva autorizzazione della direzione nazionale da richiedersi presentando apposita relazione giustificativa: (i) concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) o altro maggiore o minore limite prudenzialmente determinato dalla direzione nazionale in proporzione al valore del totale delle attivita' dello stato patrimoniale; (ii) concludere operazioni di acquisto e alienazione di beni immobili; (iii) rilasciare garanzie personali e reali in favore di terzi, inclusi strutture e organismi territoriali periferici del partito; (iv) promuovere liti attive e resistere in liti passive, rinunciare a diritti, sottoscrivere transazioni; (v) concludere altre operazioni di natura straordinaria di rilevante impatto sullo stato patrimoniale. 9. A norma dell'art. 6-bis della legge n. 157/1999, il tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del partito solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso il partito secondo le norme del mandato. E' tenuto ad adempiere i doveri a lui imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle competenze a lui specificamente attribuite e deve fare tutto quanto e' in suo potere per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli di cui sia a conoscenza ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Il tesoriere non risponde per atti o fatti - inclusi i bilanci, i rendiconti, la contabilita', le attivita' di gestione e le obbligazioni - imputabili a strutture e organismi territoriali periferici del partito, dotati di autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale, finanziaria. 10. Ha facolta' di delegare le sue funzioni, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o piu' vice tesorieri di sua fiducia, che nomina egli stesso, dandone comunicazione alla direzione nazionale, al collegio dei revisori e al responsabile della funzione di controllo interno. E' personalmente responsabile dell'operato dei vice tesorieri. 11. Al fine di assicurare prassi contabili uniformi, a garanzia della trasparenza informativa del partito, ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, e' tenuto a conformarsi alle direttive del tesoriere in materia di bilanci e contabilita' e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al tesoriere affinche' si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge. La loro inosservanza e' passibile di commissariamenti e deferimenti disciplinari.