Art. 11. Rendiconto di esercizio, bilancio preventivo, consolidamento dei bilanci e informativa semestrale 1. Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria dura un anno e termina al 31 dicembre. Il tesoriere, nei 4 (quattro) mesi successivi, redige il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione della direzione nazionale, composto secondo la normativa speciale sulla contabilita' dei partiti politici. Il rendiconto di esercizio e' il bilancio consuntivo del partito. 2. Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo del partito sono allegati i bilanci consuntivi delle sedi regionali e di eventuali sedi macroregionali, nonche' i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del partito. Detti bilanci consuntivi devono essere trasmessi al tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal tesoriere e comunicato con congruo preavviso. In caso di inosservanza, il tesoriere sollecita la trasmissione fissando un termine per adempiervi e qualora l'inerzia persista promuove l'adozione dei provvedimenti del caso, inclusi commissariamenti, deferimenti disciplinari e revoche di nomine di organi di fondazioni e associazioni cui il partito abbia concorso con proprie deliberazioni. Il tesoriere provvede al recupero, nei confronti dei responsabili, delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo di redazione del bilancio consuntivo non trasmesso, anche qualora, per ragioni di urgenza, abbia dovuto avvalersi di un professionista o di una societa' di servizi professionali. 3. I rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del tesoriere, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli e' l'organo competente a ricevere le comunicazioni della commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarita' contabili e inottemperanze ad obblighi di legge. 4. Il tesoriere, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della direzione nazionale. Il tesoriere inoltre: a) sovrintende e coordina l'attivita' contabile, provvedendo alla corretta tenuta dei libri associativi e delle scritture contabili obbligatorie e ausiliarie; b) in corso di esercizio fornisce tempestivamente le informazioni economico-finanziarie e patrimoniali richieste dal presidente nazionale, dalla direzione nazionale e dal coordinatore nazionale ai fini delle valutazioni e determinazioni di loro competenza; c) trasmette alla direzione nazionale ed al coordinatore nazionale un'unica informativa semestrale di sintesi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale del partito e sull'andamento della gestione al 30 giugno, riferendo sull'attivita' compiuta, sui risultati conseguiti, sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi strategici prefissati dalla direzione nazionale e sulle misure di correzione attuate o in corso di attuazione; rende l'informativa accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti.