Art. 12. 
                    Collegio dei revisori legali 
 
    1. Il collegio dei revisori legali  e'  un  organo  di  controllo
autonomo ed indipendente.  E'  composto  da  numero  3  (tre)  membri
effettivi e da numero 2 (due) supplenti, scelti tra gli iscritti  nel
registro dei revisori legali e nominati dalla direzione nazionale  su
designazione del presidente. Il collegio nomina  al  suo  interno  un
presidente e i suoi membri possono partecipare senza diritto di  voto
alle riunioni dell'assemblea nazionale e della  direzione  nazionale.
Dura in carica per 3 (tre) esercizi ed in ogni caso fino alla data di
approvazione del rendiconto relativo al  terzo  anno.  L'incarico  e'
rinnovabile una sola volta. 
    2. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge  e
dello statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e
di correttezza formale,  sostanziale  e  procedurale  della  gestione
economico-finanziaria   e    patrimoniale,    ed    in    particolare
sull'adeguatezza   dell'assetto   organizzativo,   amministrativo   e
contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. A tal  fine,  si
avvale  della  collaborazione  del  responsabile  della  funzione  di
controllo interno, che opera sulla base di un  programma  annuale  di
controllo approvato dallo stesso collegio dei revisori entro il  mese
di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento. 
    3. I poteri e le responsabilita', le riunioni e le  deliberazioni
del collegio dei revisori sono regolati dalle disposizioni del Codice
civile sul collegio sindacale delle societa'  per  azioni  in  quanto
compatibili. La relazione del collegio  dei  revisori  sui  risultati
dell'esercizio e sull'attivita' svolta  nell'adempimento  dei  propri
doveri, con eventuali osservazioni e proposte in ordine al rendiconto
di esercizio ed alla sua approvazione, e'  trasmessa  alla  direzione
nazionale dal tesoriere in allegato al rendiconto da approvare.