Art. 12. Collegio dei revisori legali 1. Il collegio dei revisori legali e' un organo di controllo autonomo ed indipendente. E' composto da numero 3 (tre) membri effettivi e da numero 2 (due) supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e nominati dalla direzione nazionale su designazione del presidente. Il collegio nomina al suo interno un presidente e i suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'assemblea nazionale e della direzione nazionale. Dura in carica per 3 (tre) esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile una sola volta. 2. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, si avvale della collaborazione del responsabile della funzione di controllo interno, che opera sulla base di un programma annuale di controllo approvato dallo stesso collegio dei revisori entro il mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento. 3. I poteri e le responsabilita', le riunioni e le deliberazioni del collegio dei revisori sono regolati dalle disposizioni del Codice civile sul collegio sindacale delle societa' per azioni in quanto compatibili. La relazione del collegio dei revisori sui risultati dell'esercizio e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri doveri, con eventuali osservazioni e proposte in ordine al rendiconto di esercizio ed alla sua approvazione, e' trasmessa alla direzione nazionale dal tesoriere in allegato al rendiconto da approvare.