Art. 13. 
                        Societa' di revisione 
 
    1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni  dettate
dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96/2012, il controllo  della
gestione contabile e finanziaria del partito e' affidato ad  apposita
societa' di revisione iscritta nel Registro dei  revisori  legali  di
cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 39/2010. 
    2. Il controllo verra'  affidato  con  incarico  relativo  a  tre
esercizi consecutivi ed in ogni caso fino alla data  di  approvazione
del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile  per
un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. 
    3. La societa' di revisione esprime, con apposita  relazione,  un
giudizio sul rendiconto dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso
dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita'  e  la  corretta
rilevazione  dei  fatti  di  gestione  nelle   scritture   contabili.
Controlla, altresi', che il rendiconto d'esercizio sia conforme  alle
scritture ed alla documentazione  contabile,  alle  risultanze  degli
accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano. 
    4. La  societa'  di  revisione  viene  nominata  dalla  direzione
nazionale su designazione del presidente.