Art. 13. Societa' di revisione 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96/2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria del partito e' affidato ad apposita societa' di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 39/2010. 2. Il controllo verra' affidato con incarico relativo a tre esercizi consecutivi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. 3. La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresi', che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano. 4. La societa' di revisione viene nominata dalla direzione nazionale su designazione del presidente.