Art. 14. 
          Responsabile della funzione di controllo interno 
 
    1. Il responsabile della funzione  di  controllo  interno  e'  un
organo di controllo  autonomo  ed  indipendente.  E'  nominato  dalla
direzione nazionale, sulla base di una lista  di  due  candidati,  un
uomo e una donna, proposta dal collegio dei revisori. Dura in  carica
per tre esercizi ed in ogni caso fino alla data di  approvazione  del
rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile una sola
volta. 
    2.  E'  scelto  tra  persone  in  possesso   dei   requisiti   di
onorabilita' prescritti dalla legge per gli esponenti  bancari  e  di
requisiti di professionalita' coerenti con la  natura  dell'incarico,
preferibilmente tra avvocati, professori universitari,  magistrati  a
riposo, ufficiali a riposo della Guardia di  finanza  o  dirigenti  a
riposo che abbiano esercitato funzioni di controllo interno  comunque
denominate nel settore pubblico o privato. 
    3. Il responsabile della funzione di controllo interno  verifica,
in attuazione di un programma annuale di controllo da lui predisposto
ed approvato dal collegio dei revisori, l'adeguatezza delle misure  e
delle procedure di controllo interno implementate  dal  tesoriere  al
fine    di    assicurare    la     conformita'     della     gestione
economico-finanziaria  e  patrimoniale  alla  legge  ed  al  presente
statuto;  riceve  e  verifica  le  segnalazioni  di  fatti   sospetti
concernenti  la   gestione   economico-finanziaria   e   patrimoniale
osservando l'apposita procedura approvata dalla direzione  nazionale;
esegue verifiche straordinarie su fatti specifici, su  richiesta  del
presidente nazionale, della  direzione  nazionale,  del  coordinatore
nazionale, del collegio dei revisori o del  tesoriere,  nel  rispetto
del termine concordato con il richiedente; verifica, di iniziativa  o
su richiesta degli interessati, il rispetto della vita privata  e  la
protezione dei dati personali in conformita' alla  normativa  vigente
ed ai provvedimenti  della  competente  autorita'  amministrativa  di
garanzia;  puo'   promuovere   con   ricorsi   scritti   procedimenti
disciplinari davanti al  collegio  dei  probiviri  sulla  base  delle
evidenze emerse dalle verifiche eseguite; redige il rapporto  annuale
della funzione di controllo interno, nel quale puo' formulare rilievi
e  raccomandazioni;  redige  altresi'  il  rapporto   annuale   delle
segnalazioni, che costituisce un allegato del rapporto annuale  della
funzione di controllo interno. 
    4. Il rapporto annuale della funzione  di  controllo  interno  e'
comunicato entro il mese di marzo dell'anno successivo  a  quello  di
riferimento al presidente nazionale,  alla  direzione  nazionale,  al
coordinatore nazionale, al tesoriere, al collegio dei revisori e alla
societa' di revisione. 
    5. I poteri e le procedure di verifica, nonche' la  dotazione  di
risorse, della funzione di controllo  interno  sono  disciplinati  da
apposito  regolamento  emesso  dal  responsabile  della  funzione  di
controllo  interno  ed  approvato   dalla   direzione   nazionale   a
maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  su  parere  favorevole
vincolante del collegio dei revisori. Il regolamento  deve  prevedere
che  per  verifiche  straordinarie   particolarmente   complesse   la
dotazione  di  risorse  possa  essere  incrementata  per   il   tempo
necessario al loro espletamento ovvero che possa farsi  ricorso,  nel
rispetto del  principio  di  economicita',  a  servizi  professionali
«forensic» di  natura  contabile  ed  economico-finanziaria.  Per  le
modificazioni e integrazioni del regolamento si procede nelle  stesse
forme prescritte per la sua adozione. 
    6.  Il  responsabile  della  funzione  di  controllo  interno  e'
revocato dalla direzione  nazionale  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  su  parere  favorevole
vincolante del collegio dei revisori, per rilevanti violazioni  della
legge e del presente statuto, per dolo o colpa grave o  per  mancanza
di indipendenza e imparzialita' nell'esercizio delle sue  funzioni  o
per perdita dei requisiti di onorabilita'. 
    7. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili  ed  il
rispetto del principio di  economicita',  la  funzione  di  controllo
interno puo' anche essere esternalizzata ad una primaria societa'  di
servizi professionali, che non versi in situazione  di  conflitto  di
interessi.