Art. 14. Responsabile della funzione di controllo interno 1. Il responsabile della funzione di controllo interno e' un organo di controllo autonomo ed indipendente. E' nominato dalla direzione nazionale, sulla base di una lista di due candidati, un uomo e una donna, proposta dal collegio dei revisori. Dura in carica per tre esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile una sola volta. 2. E' scelto tra persone in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalita' coerenti con la natura dell'incarico, preferibilmente tra avvocati, professori universitari, magistrati a riposo, ufficiali a riposo della Guardia di finanza o dirigenti a riposo che abbiano esercitato funzioni di controllo interno comunque denominate nel settore pubblico o privato. 3. Il responsabile della funzione di controllo interno verifica, in attuazione di un programma annuale di controllo da lui predisposto ed approvato dal collegio dei revisori, l'adeguatezza delle misure e delle procedure di controllo interno implementate dal tesoriere al fine di assicurare la conformita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente statuto; riceve e verifica le segnalazioni di fatti sospetti concernenti la gestione economico-finanziaria e patrimoniale osservando l'apposita procedura approvata dalla direzione nazionale; esegue verifiche straordinarie su fatti specifici, su richiesta del presidente nazionale, della direzione nazionale, del coordinatore nazionale, del collegio dei revisori o del tesoriere, nel rispetto del termine concordato con il richiedente; verifica, di iniziativa o su richiesta degli interessati, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali in conformita' alla normativa vigente ed ai provvedimenti della competente autorita' amministrativa di garanzia; puo' promuovere con ricorsi scritti procedimenti disciplinari davanti al collegio dei probiviri sulla base delle evidenze emerse dalle verifiche eseguite; redige il rapporto annuale della funzione di controllo interno, nel quale puo' formulare rilievi e raccomandazioni; redige altresi' il rapporto annuale delle segnalazioni, che costituisce un allegato del rapporto annuale della funzione di controllo interno. 4. Il rapporto annuale della funzione di controllo interno e' comunicato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al presidente nazionale, alla direzione nazionale, al coordinatore nazionale, al tesoriere, al collegio dei revisori e alla societa' di revisione. 5. I poteri e le procedure di verifica, nonche' la dotazione di risorse, della funzione di controllo interno sono disciplinati da apposito regolamento emesso dal responsabile della funzione di controllo interno ed approvato dalla direzione nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del collegio dei revisori. Il regolamento deve prevedere che per verifiche straordinarie particolarmente complesse la dotazione di risorse possa essere incrementata per il tempo necessario al loro espletamento ovvero che possa farsi ricorso, nel rispetto del principio di economicita', a servizi professionali «forensic» di natura contabile ed economico-finanziaria. Per le modificazioni e integrazioni del regolamento si procede nelle stesse forme prescritte per la sua adozione. 6. Il responsabile della funzione di controllo interno e' revocato dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del collegio dei revisori, per rilevanti violazioni della legge e del presente statuto, per dolo o colpa grave o per mancanza di indipendenza e imparzialita' nell'esercizio delle sue funzioni o per perdita dei requisiti di onorabilita'. 7. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed il rispetto del principio di economicita', la funzione di controllo interno puo' anche essere esternalizzata ad una primaria societa' di servizi professionali, che non versi in situazione di conflitto di interessi.