Art. 15. Sistema di controlli interni 1. Al fine di assicurare la conformita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente statuto e prevenire o minimizzare per quanto possibile i connessi rischi reputazionali, legali e finanziari, e' previsto un sistema di controlli interni. 2. Esso e' strutturato su tre livelli di controlli, cui corrispondono le seguenti competenze: controlli di terzo livello o di vertice, di competenza della direzione nazionale, che fissa e aggiorna le linee guida dei controlli interni, richiede la loro implementazione operativa al tesoriere, esercita la supervisione strategica sulla idoneita' e sulla effettivita' del sistema di controlli interni valutato nel suo complesso, riceve ed esamina il rapporto annuale del responsabile della funzione di controllo interno, richiede al tesoriere la adozione delle necessarie misure correttive entro un congruo termine qualora tale rapporto formuli rilievi e raccomandazioni; controlli di secondo livello o di revisione interna, di competenza di organi titolari esclusivamente di funzioni di controllo, e cioe' del collegio dei revisori e del responsabile della funzione di controllo interno; quest'ultimo, sotto la vigilanza del collegio dei revisori e sulla base di programmi annuali di controllo da lui predisposti e approvati dal collegio dei revisori, verifica l'adeguatezza delle misure e delle procedure di controllo interno implementate dal tesoriere e l'attuazione delle misure correttive richieste dalla direzione nazionale; l'esito delle verifiche eseguite viene comunicato alla direzione nazionale mediante il rapporto annuale del responsabile della funzione di controllo interno; i programmi annuali di controllo sono informati a principi di essenzialita' e proporzionalita' e identificano le aree prioritarie delle verifiche da eseguire in base ad un approccio basato sul rischio; controlli di primo livello o di linea, di competenza del tesoriere, che provvede, sulla base delle linee guida fissate dalla direzione nazionale, alla implementazione operativa del sistema di controlli interni, adottando ed efficacemente attuando ed aggiornando tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente statuto; si relaziona con il collegio dei revisori e con il responsabile della funzione di controllo interno nel rispetto del principio di collaborazione attiva, segnalando le criticita' a sua conoscenza e le misure correttive disposte, gia' attuate o in corso di attuazione; provvede alla tempestiva ed effettiva attuazione delle misure correttive richieste dalla direzione nazionale, dandone comunicazione alla stessa, al collegio dei revisori e al responsabile della funzione di controllo interno. 3. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto del principio di economicita' ed al fine di rendere effettivo il sistema di controlli interni, il tesoriere deve costituire, ed integrare in caso di insufficienza, un apposito fondo di bilancio per la copertura dei prevedibili oneri finanziari dei controlli di secondo e di primo livello.