Art. 15. 
                    Sistema di controlli interni 
 
    1.  Al  fine  di  assicurare  la   conformita'   della   gestione
economico-finanziaria  e  patrimoniale  alla  legge  ed  al  presente
statuto e prevenire o minimizzare per  quanto  possibile  i  connessi
rischi reputazionali, legali e finanziari, e' previsto un sistema  di
controlli interni. 
    2.  Esso  e'  strutturato  su  tre  livelli  di  controlli,   cui
corrispondono le seguenti competenze: 
    controlli di terzo livello o  di  vertice,  di  competenza  della
direzione  nazionale,  che  fissa  e  aggiorna  le  linee  guida  dei
controlli interni, richiede  la  loro  implementazione  operativa  al
tesoriere, esercita la  supervisione  strategica  sulla  idoneita'  e
sulla effettivita' del sistema di controlli interni valutato nel  suo
complesso, riceve ed esamina il  rapporto  annuale  del  responsabile
della  funzione  di  controllo  interno,  richiede  al  tesoriere  la
adozione delle necessarie misure correttive entro un congruo  termine
qualora tale rapporto formuli rilievi e raccomandazioni; 
    controlli  di  secondo  livello  o  di  revisione   interna,   di
competenza  di  organi  titolari  esclusivamente   di   funzioni   di
controllo, e cioe' del collegio dei revisori e del responsabile della
funzione di controllo interno; quest'ultimo, sotto la  vigilanza  del
collegio dei revisori e sulla base di programmi annuali di  controllo
da lui predisposti e approvati dal collegio  dei  revisori,  verifica
l'adeguatezza delle misure e delle  procedure  di  controllo  interno
implementate dal tesoriere e  l'attuazione  delle  misure  correttive
richieste dalla direzione nazionale; l'esito delle verifiche eseguite
viene  comunicato  alla  direzione  nazionale  mediante  il  rapporto
annuale del responsabile  della  funzione  di  controllo  interno;  i
programmi  annuali  di  controllo  sono  informati  a   principi   di
essenzialita' e proporzionalita' e identificano le  aree  prioritarie
delle verifiche da eseguire  in  base  ad  un  approccio  basato  sul
rischio; 
    controlli  di  primo  livello  o  di  linea,  di  competenza  del
tesoriere, che provvede, sulla base delle linee guida  fissate  dalla
direzione nazionale, alla implementazione operativa  del  sistema  di
controlli interni, adottando ed efficacemente attuando ed aggiornando
tutte le misure e le procedure di  controllo  interno  necessarie  ad
assicurare la  conformita'  della  gestione  economico-finanziaria  e
patrimoniale alla legge ed al presente statuto; si relaziona  con  il
collegio dei  revisori  e  con  il  responsabile  della  funzione  di
controllo  interno  nel  rispetto  del  principio  di  collaborazione
attiva, segnalando  le  criticita'  a  sua  conoscenza  e  le  misure
correttive disposte, gia' attuate o in corso di attuazione;  provvede
alla tempestiva  ed  effettiva  attuazione  delle  misure  correttive
richieste  dalla  direzione  nazionale,  dandone  comunicazione  alla
stessa, al collegio dei revisori e al responsabile della funzione  di
controllo interno. 
    3.  Nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto  del  principio  di  economicita'  ed  al  fine  di  rendere
effettivo  il  sistema  di  controlli  interni,  il  tesoriere   deve
costituire, ed integrare in caso di insufficienza, un apposito  fondo
di bilancio per la copertura dei  prevedibili  oneri  finanziari  dei
controlli di secondo e di primo livello.