Art. 16. 
                               Circoli 
 
    1. Gli iscritti al partito possono  costituire  circoli  su  base
territoriale,  in  ambito  lavorativo  o  sulla  base  di  specifiche
tematiche, in conformita' al regolamento  approvato  dalla  direzione
nazionale. I circoli costituiscono la struttura di base del partito. 
    2. I circoli sono organismi politici autonomi sul territorio, non
possono impegnare giuridicamente il partito  ne'  rappresentarlo  nei
confronti  dei  terzi.  I  circoli  partecipano  alle  attivita'  dei
coordinamenti territoriali  con  le  forme  e  secondo  le  modalita'
stabilite dal regolamento approvato dalla direzione nazionale. 
    3. La costituzione di un nuovo circolo puo' essere promossa da un
numero minimo di 10 (dieci) aderenti, secondo  norme  statutarie  che
prevedano la  democraticita'  dell'organizzazione,  l'osservanza  dei
valori  predicati  dal   partito,   l'affiliazione   al   partito   e
l'osservanza delle linee guida  e  delle  regole  operative  da  esso
stabilite. 
    4. Ogni  circolo  deve  ottenere  l'affiliazione  al  partito  in
conformita' al regolamento approvato dalla  direzione  nazionale.  Il
coordinatore nazionale puo' rifiutare o revocare l'affiliazione.