Art. 16. Circoli 1. Gli iscritti al partito possono costituire circoli su base territoriale, in ambito lavorativo o sulla base di specifiche tematiche, in conformita' al regolamento approvato dalla direzione nazionale. I circoli costituiscono la struttura di base del partito. 2. I circoli sono organismi politici autonomi sul territorio, non possono impegnare giuridicamente il partito ne' rappresentarlo nei confronti dei terzi. I circoli partecipano alle attivita' dei coordinamenti territoriali con le forme e secondo le modalita' stabilite dal regolamento approvato dalla direzione nazionale. 3. La costituzione di un nuovo circolo puo' essere promossa da un numero minimo di 10 (dieci) aderenti, secondo norme statutarie che prevedano la democraticita' dell'organizzazione, l'osservanza dei valori predicati dal partito, l'affiliazione al partito e l'osservanza delle linee guida e delle regole operative da esso stabilite. 4. Ogni circolo deve ottenere l'affiliazione al partito in conformita' al regolamento approvato dalla direzione nazionale. Il coordinatore nazionale puo' rifiutare o revocare l'affiliazione.