Art. 17. Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini 1. I circoli legati ad uno specifico territorio, e comunque gli iscritti residenti nel medesimo territorio, danno vita ai coordinamenti regionali, provinciali e cittadini del partito. I coordinamenti predetti hanno un proprio statuto che, nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello statuto del partito, disciplina l'attivita' politica ed operativa nell'ambito territoriale di riferimento. 2. Gli statuti dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini disciplinano, altresi', le modalita' di elezione del coordinatore e degli altri organi di vertice, la durata in carica dei componenti delle rispettive commissioni di garanzia e di quelle infra-regionali in modo tale da assicurarne l'autonomia. Con apposita delibera della direzione nazionale vengono definiti i principi generali cui debbono attenersi i rispettivi coordinamenti nella redazione degli statuti regionali, provinciali e cittadini. 3. Gli statuti dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini sono approvati e modificati dalla relativa assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti. Essi entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro formale comunicazione al coordinatore nazionale, salvo che quest'ultimo non rinvii lo statuto con le relative osservazioni ed i coordinamenti regionali, provinciali e cittadini adottino le modifiche richieste nei successivi 30 (trenta) giorni. Laddove il coordinamento interessato rigetti le osservazioni impartite potra' ricorrere alla direzione nazionale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni. 4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle assemblee regionali o locali con la procedura prevista per la revisione dei propri statuti. Tali richieste sono esaminate dal coordinatore nazionale e dallo stesso approvate d'intesa con il presidente.