Art. 17. 
          Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini 
 
    1. I circoli legati ad uno specifico territorio, e  comunque  gli
iscritti  residenti  nel   medesimo   territorio,   danno   vita   ai
coordinamenti regionali,  provinciali  e  cittadini  del  partito.  I
coordinamenti predetti hanno un proprio statuto che, nel  rispetto  e
in armonia con i principi fondamentali  dello  statuto  del  partito,
disciplina l'attivita' politica ed operativa nell'ambito territoriale
di riferimento. 
    2.  Gli  statuti  dei  coordinamenti  regionali,  provinciali   e
cittadini  disciplinano,  altresi',  le  modalita'  di  elezione  del
coordinatore e degli altri organi di vertice, la durata in carica dei
componenti delle rispettive  commissioni  di  garanzia  e  di  quelle
infra-regionali in modo tale da assicurarne l'autonomia. Con apposita
delibera  della  direzione  nazionale  vengono  definiti  i  principi
generali cui  debbono  attenersi  i  rispettivi  coordinamenti  nella
redazione degli statuti regionali, provinciali e cittadini. 
    3.  Gli  statuti  dei  coordinamenti  regionali,  provinciali   e
cittadini sono approvati e modificati dalla relativa assemblea con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.  Essi
entrano  in  vigore  decorsi  trenta  giorni   dalla   loro   formale
comunicazione al coordinatore nazionale, salvo che  quest'ultimo  non
rinvii lo statuto con le relative  osservazioni  ed  i  coordinamenti
regionali, provinciali e cittadini adottino  le  modifiche  richieste
nei  successivi  30  (trenta)  giorni.   Laddove   il   coordinamento
interessato rigetti le osservazioni impartite potra'  ricorrere  alla
direzione  nazionale  che  decide  in  via  definitiva  con  il  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei  suoi  componenti  entro  i
successivi sessanta giorni. 
    4.  Forme  speciali  di  autonomia  per  rispondere  a  peculiari
esigenze territoriali, in  via  sperimentale  o  permanente,  possono
essere richieste dalle assemblee regionali o locali con la  procedura
prevista per la revisione dei propri  statuti.  Tali  richieste  sono
esaminate  dal  coordinatore  nazionale  e  dallo  stesso   approvate
d'intesa con il presidente.