Art. 18. Autonomia degli organi dei coordinamenti 1. Ai competenti organi dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, e' riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente statuto non riservi alla potesta' degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. 2. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il partito in ambito nazionale, l'organo territoriale competente e' tenuto ad informare preventivamente il coordinatore nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il coordinatore regionale o il coordinatore provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo. 3. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e cittadini soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito come, tra l'altro, definiti nel manifesto. In tali casi la direzione nazionale puo' annullare le deliberazioni degli organismi dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione.