Art. 19. 
                             Candidature 
 
    1. Nel rispetto  dei  principi  fondamentali  dello  statuto,  le
candidature per le elezioni politiche nazionali  ed  europee,  per  i
presidenti delle regioni e per i sindaci delle  citta'  metropolitane
sono approvate dalla direzione nazionale sulla  base  delle  proposte
formulate dai coordinamenti regionali. 
    2. Le  candidature  per  le  elezioni  regionali  e  locali  sono
approvate dai coordinamenti dei  rispettivi  livelli  territoriali  e
ratificate dalla direzione nazionale. 
    3. Le candidature vengono  sottoposte  agli  organi  del  partito
preferibilmente attraverso elezioni primarie, svolte nel rispetto  di
un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale.