Art. 19. Candidature 1. Nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i presidenti delle regioni e per i sindaci delle citta' metropolitane sono approvate dalla direzione nazionale sulla base delle proposte formulate dai coordinamenti regionali. 2. Le candidature per le elezioni regionali e locali sono approvate dai coordinamenti dei rispettivi livelli territoriali e ratificate dalla direzione nazionale. 3. Le candidature vengono sottoposte agli organi del partito preferibilmente attraverso elezioni primarie, svolte nel rispetto di un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale.