Art. 2. 
                              Iscritti 
 
    1. Possono iscriversi al partito tutte le  donne  e  gli  uomini,
maggiori di sedici anni, indipendentemente dalla  loro  cittadinanza,
aderendo cosi' al presente statuto ed ai regolamenti approvati. 
    2. Tutti gli iscritti hanno diritto a: 
    partecipare  alla  determinazione  dell'indirizzo  politico   del
partito; 
    esercitare il proprio voto ed  essere  candidate/i  nell'elezione
degli organi; 
    conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso
a tutti gli aspetti della vita democratica interna; 
    partecipare all'attivita' e all'iniziativa politica del partito e
dei suoi circoli; 
    ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme  stabilite  dal
presente statuto e dal relativo regolamento. 
    3. Tutti gli iscritti hanno il dovere di: 
    contribuire alla discussione, all'elaborazione della  proposta  e
all'iniziativa politica; 
    contribuire al sostegno  economico  del  partito,  attraverso  il
pagamento  della  quota  di  iscrizione  stabilita  dalla   direzione
nazionale; 
    rispettare il presente statuto ed i regolamenti adottati; 
    favorire la partecipazione e l'adesione di altre  donne  e  altri
uomini al partito. 
    4. L'iscrizione e' annuale,  la  validita'  corrisponde  all'anno
solare. L'iscrizione ad un circolo comporta  l'automatica  iscrizione
al partito. E' comunque consentita l'iscrizione individuale  diretta.
I diritti di elettorato passivo per la partecipazione alle  attivita'
interne del partito  spettano  esclusivamente  agli  iscritti  ad  un
circolo. 
    5. Gli organi direttivi favoriscono  la  costante  partecipazione
attiva  dei  singoli  componenti  all'attivita'  di  elaborazione   e
formazione dell'indirizzo politico del partito,  nel  rispetto  della
vita privata e dei diritti di  riservatezza,  identita'  personale  e
protezione dei dati personali, ai sensi della  vigente  normativa  in
materia ed, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al
decreto  legislativo  n.  196/2003  e  succewssive  modificazioni  ed
integrazioni, e delle direttive del Garante  per  la  protezione  dei
dati personali (provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014),  fatte  salve
le  eventuali  future  modifiche  della  disciplina   dettata   dalle
disposizioni  di  legge  e  dai  provvedimenti  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali.