Art. 21. Pari opportunita' 1. Il partito promuove azioni volte a favorire pari opportunita' nell'accesso alla composizione degli organi del partito ed alla formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello. 2. La direzione nazionale delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.