Art. 21. 
                          Pari opportunita' 
 
    1. Il partito promuove azioni volte a favorire pari  opportunita'
nell'accesso alla composizione  degli  organi  del  partito  ed  alla
formulazione delle liste  per  la  partecipazione  alle  competizioni
elettorali di ogni livello. 
    2. La direzione nazionale delibera gli atti di indirizzo  per  il
perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.