Art. 22. Giurisdizione esclusiva 1. Gli elettori e gli iscritti al partito e i rappresentanti dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonche' gli esponenti degli organi statutari sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attivita' nel e/o vantaggio del partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti del partito con i coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonche' i rapporti tra questi ultimi.