Art. 22. 
                       Giurisdizione esclusiva 
 
    1. Gli elettori e gli iscritti al partito e i rappresentanti  dei
coordinamenti  regionali,  provinciali  e  cittadini,   nonche'   gli
esponenti  degli   organi   statutari   sono   tenuti   a   ricorrere
preventivamente al collegio dei probiviri  in  caso  di  controversie
riguardanti la propria  attivita'  nel  e/o  vantaggio  del  partito,
l'applicazione dello  statuto  e  dei  regolamenti,  i  rapporti  del
partito con  i  coordinamenti  regionali,  provinciali  e  cittadini,
nonche' i rapporti tra questi ultimi.