Art. 23. 
                       Collegio dei probiviri 
 
    1. Il collegio dei probiviri e' l'organo  di  garanzia.  Esso  e'
composto da numero 5 (cinque) membri nominati dal congresso. 
    2. Il collegio dei probiviri e' titolare del potere di  comminare
sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonche' del  codice
etico. Il collegio dei probiviri puo' adottare provvedimenti appresso
indicati. Il  procedimento  innanzi  al  collegio  dei  probiviri  e'
improntato al rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicita',
tutela del contraddittorio e del  diritto  di  difesa.  Le  decisioni
vengono depositate  presso  la  segreteria  del  collegio  e  ciascun
iscritto puo' prenderne visione. 
    3. Con regolamento approvato dalla direzione  nazionale,  con  il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti,  sono
stabilite le regole di  procedura,  i  principi  e  le  sanzioni  che
derivano dalla violazione delle norme  del  presente  statuto  e  del
codice etico, le modalita' per garantire e regolare  il  procedimento
nonche' i requisiti e le incompatibilita' dei membri del collegio. E'
riconosciuto potere di iniziativa disciplinare al responsabile  della
funzione di controllo interno per i  fatti  accertati  nell'esercizio
delle sue funzioni. 
    4.  I  componenti  restano  in  carica  3  (tre)  anni   e   sono
rieleggibili. 
    5. Il collegio dei probiviri nomina al suo interno un  presidente
ed un  segretario  ed  e'  competente  a  giudicare,  sulle  seguenti
materie: 
    (I) infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al partito; 
    (II)   ricorsi   relativi   all'osservanza   delle   regole    di
funzionamento del partito previste dal presente statuto,  dal  codice
etico e dai regolamenti emanati; 
    (III) osservanza delle regole dettate dal presente statuto  sulla
costituzione  e   regolamentazione   dei   coordinamenti   regionali,
provinciali e cittadini del partito e sulle controversie insorte  tra
gli organi dei coordinamenti predetti e gli organi nazionali; 
    (IV) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita  dello
status di elettore o di iscritto,  nonche'  alla  decadenza  da  tale
qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per
altre gravi violazioni; 
    (V) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento  adottate
nei confronti dei circoli e dei coordinamenti regionali,  provinciali
e cittadini; 
    (VI) ogni  altra  materia  in  conformita'  alle  previsioni  del
regolamento di cui al comma 3. 
    6. In sede di  nomina,  i  componenti  del  collegio  non  devono
rivestire  alcuna  carica   all'interno   di   qualsiasi   organo   o
coordinamento regionale, provinciale e cittadino del partito. 
    7. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti  del
collegio dei probiviri e' fatto  divieto  di  presentare  la  propria
candidatura per qualunque carica nel partito.