Art. 23. Collegio dei probiviri 1. Il collegio dei probiviri e' l'organo di garanzia. Esso e' composto da numero 5 (cinque) membri nominati dal congresso. 2. Il collegio dei probiviri e' titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonche' del codice etico. Il collegio dei probiviri puo' adottare provvedimenti appresso indicati. Il procedimento innanzi al collegio dei probiviri e' improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del collegio e ciascun iscritto puo' prenderne visione. 3. Con regolamento approvato dalla direzione nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono stabilite le regole di procedura, i principi e le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente statuto e del codice etico, le modalita' per garantire e regolare il procedimento nonche' i requisiti e le incompatibilita' dei membri del collegio. E' riconosciuto potere di iniziativa disciplinare al responsabile della funzione di controllo interno per i fatti accertati nell'esercizio delle sue funzioni. 4. I componenti restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. 5. Il collegio dei probiviri nomina al suo interno un presidente ed un segretario ed e' competente a giudicare, sulle seguenti materie: (I) infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al partito; (II) ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del partito previste dal presente statuto, dal codice etico e dai regolamenti emanati; (III) osservanza delle regole dettate dal presente statuto sulla costituzione e regolamentazione dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini del partito e sulle controversie insorte tra gli organi dei coordinamenti predetti e gli organi nazionali; (IV) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore o di iscritto, nonche' alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni; (V) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti dei circoli e dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini; (VI) ogni altra materia in conformita' alle previsioni del regolamento di cui al comma 3. 6. In sede di nomina, i componenti del collegio non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo o coordinamento regionale, provinciale e cittadino del partito. 7. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del collegio dei probiviri e' fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nel partito.