Art. 24. Decisioni del collegio dei probiviri. Impugnazione, dimissioni o impedimento permanente 1. Il collegio dei probiviri decide a maggioranza con l'intervento di almeno 3 (tre) membri entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. 2. Il provvedimento assunto dal collegio dei probiviri e' definitivo. 3. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del collegio dei probiviri, questi viene sostituito con le medesime modalita' che presiedono alla nomina dei suoi componenti.