Art. 24. 
         Decisioni del collegio dei probiviri. Impugnazione, 
                 dimissioni o impedimento permanente 
 
    1.  Il  collegio  dei  probiviri   decide   a   maggioranza   con
l'intervento di almeno 3 (tre) membri entro 90 (novanta) giorni dalla
presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento  si
estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere  le
proprie  pretese,  domande   ed   eccezioni   dinanzi   all'autorita'
giudiziaria ordinaria. 
    2.  Il  provvedimento  assunto  dal  collegio  dei  probiviri  e'
definitivo. 
    3. In caso di dimissioni o  impedimento  permanente  di  uno  dei
membri del collegio dei probiviri, questi  viene  sostituito  con  le
medesime modalita' che presiedono alla nomina dei suoi componenti.