Art. 26. 
      Commissariamento delle strutture territoriali periferiche 
 
    1. La direzione nazionale  e/o  il  collegio  dei  probiviri,  su
proposta del coordinatore nazionale, nel caso ricorrano gravi motivi,
possono  commissariare  i  coordinamenti  regionali,  provinciali   e
cittadini, nominando a tal fine  un  commissario.  Quest'ultimo,  nei
termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a  redigere  apposito
rapporto alla  direzione  nazionale  e  al  collegio  dei  probiviri,
all'esito del quale  questi  ultimi  provvedono  alla  ricostituzione
della struttura o ne dispongono lo scioglimento.