Art. 26. Commissariamento delle strutture territoriali periferiche 1. La direzione nazionale e/o il collegio dei probiviri, su proposta del coordinatore nazionale, nel caso ricorrano gravi motivi, possono commissariare i coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nominando a tal fine un commissario. Quest'ultimo, nei termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito rapporto alla direzione nazionale e al collegio dei probiviri, all'esito del quale questi ultimi provvedono alla ricostituzione della struttura o ne dispongono lo scioglimento.